Trattamento Iva provvigioni arretrate ed applicabilità del regime forfetario
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n.195 fornita a una società che deve corrispondere a un promotore, a seguito di sentenza di condanna, delle provvigioni e degli incentivi arretrati, ma che si domanda quale sia il corretto trattamento IVA delle stesse somme da erogare, tenuto conto che il soggetto interessato dall'accredito ha chiuso la precedente attività e ha aperto, in regime forfetario, una nuova posizione Iva per il 2019.
Questi gli elementi:
- le somme dovute costituiscono corrispettivo di prestazioni di servizi ricomprese nell'ambito di applicazione dell'IVA;
- la sentenza definitiva di rimborso è del 2018;
- la società istante ha ricevuto una fattura nel 2019 da parte del soggetto interessato in cui si addebita, in via di rivalsa, l'IVA corrispondente al predetto corrispettivo;
- colui che deve ricevere le somme ha inviato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime forfetario nel 2019
Sulla base di questi elementi la società istante ritiene che vi sia un comportamento contraddittorio da parte del soggetto interessato (applicabilità della rivalsa Iva pur essendo in regime forfetario) e, per tale motivo, ha chiesto delucidazioni in merito alla stessa amministrazione finanziaria.
Risposta Agenzia delle Entrate
Come indicato nella circolare n. 10/E/2016 “Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza del requisito di cui al comma 54 del presente articolo”.
Nel caso di specie il soggetto interessato (promotore) era già a conoscenza nel 2018 della pronuncia della sentenza che gli aveva riconosciuto un corrispettivo superiore ai limiti di adesione al regime forfetario.
Venendo a mancare uno dei requisiti necessari per l'accesso al regime (soglia dei ricavi dell'anno precedente) il promotore non può applicare il regime forfetario per il 2019.
I compensi percepiti a seguito della sentenza di condanna debbono, dunque, essere assoggettati a Iva e la società istante è tenuta ad operare la ritenuta fiscale a titolo d'acconto.