Definito quando sorge il diritto alla detrazione della maggior IVA accertata
La Risposta n. 192 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate ha per oggetto le modalità di detrazione della maggior Iva all'importazione accertata ai sensi dell'art. 60 del DPR 633/72.
Quesito
A seguito di una verifica fiscale, la società istante ha ricevuto un avviso di pagamento per il pagamento di maggior IVA in dogana, in quanto gli è stato contestato "un uso strumentale del deposito IVA, teso semplicemente a ottenere un vantaggio fiscale derivante dal mancato pagamento dell'Iva all'importazione".
Avverso tale avviso l'istante ha presentato ricorso dapprima in Commissione tributaria provinciale (sentenza sfavorevole) e successivamente in Commissione tributaria regionale (sentenza passata in giudicato per decorso dei termini di impugnazione).
L'istante, che, dopo la sentenza sfavorevole di primo grado, ha aderito ad un piano pluriennale di rateazione delle somme dovute, domanda alla stessa amministrazione finanziaria:
quale sia la corretta applicazione dell'art. 60 DPR 633/72 per l'esercizio alla detrazione della maggior imposta accertata
l'individuazione del dies ex quo per l'esercizio della detrazione della maggior IVA all'importazione definitivamente accertata e quali sono gli adempimenti formali per l'esercizio della stessa.
Risposta Agenzia delle Entrate
L'art. 60 del DPR 633/72 prevede che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
La condizione necessaria è che il contribuente interessato abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'erario di un accertamento resosi definitivo.
Nel caso di specie, con il passaggio in giudicato della sentenza, l'accertamento è divenuto definitivo; l'amministrazione finanziaria rileva, infatti che "l’istante possa esercitare il diritto alla detrazione della maggior IVA all’importazione accertata ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia con riguardo alle somme pagate, in base al piano di rateazione, a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del giudizio, che infatti diventano detraibili “laddove, in esito al giudizio, l'accertamento si consolidi, con conseguente acquisizione a titolo definitivo, da parte dell'Erario”, sia in relazione alle somme pagate successivamente al passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Per queste ultime, trattandosi di pagamento rateale dell'imposta definitivamente accertata, il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato progressivamente in relazione al pagamento delle singole rate."
Il sopracitato termine biennale per l'esercizio alla detrazione decorre dalla data del pagamento dei singoli importi in base al piano di rateazione. Avendo la società istante effettuato dei pagamenti nel 2018, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito risposta positiva, sulla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione nel 2018 mediante presentazione di una dichiarazione IVA integrativa a favore.