Fisco

Gestione del passaggio da Iva per cassa a regime forfetario


La Risposta n. 190 pubblicata dell'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia il comportamento corretto in caso di passaggio da un regime di Iva per cassa al regime agevolato forfetario, con speciale indicazione del recupero dell'Iva già versata su un corrispettivo per cui non è previsto l'incasso a seguito di procedura concorsuale infruttuosa.

L'istante, che negli anni pregressi ha adottato il regime Iva per cassa, ritenendo di poter applicare il regime forfetario a partire dal 2019, ha adottato, secondo l'Agenzia delle Entrate, un comportamento corretto facendo confluire nel Modello Iva 2019 l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi che il committente in amministrazione straordinaria non aveva ancora provveduto a pagare. Tutto ciò sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 62, della legge 190/2014 che regolamenta il passaggio da un regime di applicazione dell'Iva ad un regime in cui non viene esercitata la rivalsa.

L'Agenzia delle Entrate, su specifica domanda dell'istante, in caso di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in modo non fruttifero, segnala che non è corretto emettere una nota di variazione ex art. 26, DPR 633/72; in caso di mancato incasso del corrispettivo, se l'istante si trova in regime forfetario, può solo attivare la procedura di presentazione dell'istanza di rimborso ex art. 30, DPR 633/72. Tale istanza, pena la decadenza, dev'essere presentata entro il termine di due anni dalla data del versamento dell'imposta, o, se successivo ai 2 anni, dal giorno in cui si è verificato il presupposto che ha originato la restituzione.