Fisco

Tax free shopping: modalità operative per l'emissione delle note di variazione


Con la pubblicazione della Risoluzione n. 58/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente a quali siano gli adempimenti da effettuare nel sistema OTELLO 2.0 in caso di visto concesso o negato.

Le modalità operative

L'art. 38 quater del DPR 633/72 consente lo sgravio dell'Iva per i soggetti, privati consumatori, domiciliati e residenti fuori dalla Comunità Europea. Due le modalità operative alternative che il rivenditore italiano può adottare:

  • emissione della fattura in regime di non imponibilità Iva (comma 1);
  • applicazione dell'Iva con successivo rimborso della stessa al cessionario (comma 2)

Nel primo caso è necessario indicare in fattura gli estremi del passaporto; una copia della fattura consegnata al viaggiatore deve ritornare al cedente con il visto dell'Ufficio doganale entro il 4° mese successivo all'effettuazione dell'operazione. Il mancato trasporto dei beni fuori dall'UE o la non ricezione della copia della fattura vistata fa sorgere, in capo al cedente, l'obbligo di emettere una nota di variazione ex art 26 DPR 633/72, regolarizzando l'operazione tramite il versamento dell'imposta. La mancata regolarizzazione nei termini comporta, inoltre, il pagamento di una sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto.

Nel secondo caso il cedente addebita in rivalsa l'Iva al momento dell'acquisto, per poi procedere alla restituzione del tributo nel momento in cui il viaggiatore abbia dimostrato l'uscita dei beni fuori territorio UE, entro il terzo mese successivo, tramite la restituzione al cedente della copia della fattura vistata dall'Ufficio doganale; dopo aver effettuato la restituzione del tributo, il cedente ha diritto al recupero dell'iva tramite l'emissione di una nota di variazione in diminuzione.

In entrambi i casi la norma individua, quale presupposto per ottenere l'agevolazione, l'emissione della fattura rispetto al rilascio del solo scontrino fiscale.

La nota di variazione ha quindi la funzione di rettificare l'ammontare di un'operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura; la nota deve rispettare le regole di emissione delle relative fatture.

Pertanto, le note di variazione legata ad un'operazione di tax free shopping devono essere emesse elettronicamente attraverso il sistema OTELLO 2.0.

In questo contesto si rileva che non vi sia compatibilità con l'emissione di una nota di variazione cumulativa, in quanto la nota del 22 maggio 2018 n. 54505/RU emessa dall'Agenzia delle Dogane ha specificato che "ogni singola operazione di cessione risulta univocamente identificata da OTELLO 2.0 mediante la notifica del cd. "codice richiesta", che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario. Per operare la variazione non sono consentiti riferimenti cumulativi e non è, altresì, possibile l'utilizzo di strumenti alternativi a OTELLO 2.0" .