Negozi e botteghe: quando è possibile applicare la cedolare secca
La legge di bilancio 2019 ha previsto che “Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.
La tassazione opzionale in regime di cedolare secca viene dunque estesa ai contratti di locazione per immobili qualificati catastalmente come negozi e botteghe.
Caratteristica essenziale della cedolare secca, fin dalla sua applicazione, è stata l'esclusione dei contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risoluzione n. 50/E ha, però, chiarito, che tale caratteristica non si applica per i contratti di locazione stipulati su immobili classificati C/1, vista la natura commerciale dell'immobile stesso.
Rimangono, comunque, esclusi dalla cedolare secca gli immobili classificati A/10
Su queste basi l'Agenzia afferma che "possono, pertanto, accedere al regime della ‘cedolare secca’ anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale", purché il proprietario dell'immobile locato sia una persona fisica e non agisca nell'esercizio dell'attività d'impresa, arti o professioni.
Si ricorda che...
Il regime previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 23/2011, introdotto a partire dal 2011, è un regime opzionale di tassazione dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, la cui applicazione sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo, dovute per il contratto di locazione di immobili abitativi locati con finalità abitative da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese o arti e professioni. La legge di bilancio 2019 ha esteso l'applicazione agli immobili di categoria C/1 di proprietà/titolare di diritto reale di persone fisiche (non in esercizio d'impresa).