Diritto

Corrispettivi trasmessi telematicamente o fattura elettronica per il servizio di ricarica di veicoli elettrici


La Risposta n. 149 fornisce una serie di chiarimenti legati alle seguenti domande:

  • le colonnine di ricarica elettrica per veicoli possono o meno essere considerate "distributori automatici"?;
  • la società che eroga il servizio è tenuta alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi?
  • la società deve emettere fattura solamente quando espressamente richiesto dal cliente o è sempre obbligato?

La prima domanda trova risposta nella Risoluzione n. 116/E/2016 che definisce il distributore automatico come "un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

  1. uno o più sistemi di pagamento;
  2. un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
  3. un erogatore di beni e servizi"

Sulla base delle suddette indicazioni le colonnine per l'erogazione del servizio di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica ubicate in luoghi pubblici o privati ma comunque fruibili al pubblico, si possono considerare distributori automatici.

Tenuto conto che il servizio di ricarica dei veicoli ad alimentazione elettronica viene effettuato tramite le citate colonnine e che le stesse sono considerate distributori automatici, si rileva che, secondo il DLgs 127/2015, la società sia soggetta alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° aprile 2017. Il DLgs n. 127/2015 ha infatti previsto a partire dal 1° gennaio 2020 (anticipato al 1° luglio 2019 per soggetti con volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro) l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi per i contribuenti che effettuano commercio al minuto. Tale adempimento è stato anticipato al 1° aprile 2017 per i contribuenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori telematici.

Ne consegue - dunque- la risposta alla terza domanda; il suddetto obbligo di trasmissione telematica non sussiste laddove il contribuente decida di certificare i corrispettivi mediante fattura (elettronica a partire dal 1° gennaio 2019). L'Agenzia sottolinea, infine che "l'obbligo di emissione della fattura ricorre, infine, nelle ipotesi in cui la colonnina per l'erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato, e quindi non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne".

Ne consegue che la società istante:

  • è soggetta all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° aprile 2017 per il servizio erogato;
  • tale obbligo non ricorre nel caso in cui il servizio sia fatturato (in formato elettronico a partire dal 1° gennaio 2019) su richiesta del cliente;
  • sussiste, invece, sempre l'obbligo di fatturazione se il servizio viene erogato ad un privato e non sia disponibile al pubblico.