Addizionale Ires intermediari finanziari: ecco i codici tributo
Il D.Lgs. 142/2018 ha così modificato l'art. 1, comma 65 della legge di Stabilità 2016: "per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione immobiliare (vedi TUB), l'aliquota Ires, è applicata con un addizionale di 3,5 punti percentuali".
Per poter distinguere gli importi versati a titolo di addizionale, rispetto a quelli versati a titolo di imposta sono stati istituiti due nuovi codici tributo ed è stato riconvertito un codice tributo già esistente (Risoluzione n. 49/E/2019).
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- 2041: Addizionale Ires per gli intermediari finanziari - Acconto prima rata - art. 1, comma 65, Legge 208/2015
- 2042: Addizionale Ires per gli intermediari finanziari - Acconto seconda rata o un'unica soluzione - art. 1, comma 65, Legge 208/2015
Per effettuare il pagamento a titolo di saldo è stato rinominato il codice 2025 (Addizionale Ires per gli Intermediari finanziari - Saldo - art. 1, comma 65, legge 2018/2015).
Tali codici dovranno essere utilizzati nella sezione Erario del Modello F24.
Novità del Dl crescita
Il Dl crescita ha previsto la revisione della Mini-Ires, sostituendola con una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.
Il comma 1 dell'art. 2 prevede una progressiva riduzione dell’IRES per i soggetti passivi d’imposta (individuati dall’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.
Al riguardo, la relazione illustrativa del decreto chiarisce che
"... l’agevolazione opera nei limiti dell’incremento di patrimonio netto registrato al termine dell’esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo. Chiarisce inoltre che l’eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.
Per tali soggetti si dispone l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) pari al 22,5 per cento per l’anno di imposta 2019, al 21,5 per cento per il 2020, al 21 per cento per il 2021 e al 20,5 per cento dal 2022.
La norma precisa che alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta, l’addizionale IRES del 3,5 per cento (di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015), prevista per le banche e gli intermediari finanziari, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata, al fine di lasciare invariato il livello di imposizione per il settore."