DL crescita: assegnati i contributi ai Comuni per gli interventi di efficientamento energetico
L'art. 30 del Dl 34/2019 (Decreto Crescita) ha previsto l'assegnazione, tramite emanazione di apposito decreto, di contributi (massimo 500 milioni per il 2019) per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Il decreto valido per l'assegnazione dei contributi è stato firmato il 14 maggio ed è in corso la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la ripartizione è la seguente (vedi allegato del DD del 14 maggio 2019):
- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;
I dati si riferiscono alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019 (Fonte ISTAT).
Modalità di erogazione e utilizzo
Il comma 4 dell'art. 30 prevede che il Comune beneficiario del contributo possa finanziare una o piu' opere pubbliche a condizione che esse:
non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.
Il Comune beneficiario del contributo e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza dall'assegnazione dl contributo.
Il comma 7 dell'art. 30 stabilisce che l'erogazione avvenga, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.
Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia' erogata, dovrà essere corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
Il comma 11 stabilisce che "I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.190, classificando le opere sotto la voce Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita".