In caso di retrocessione dell'usufrutto è corretta la rettifica dell'Iva relativa alle spese incrementative sostenute
Con la pubblicazione della Risposta n. 131 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della rettifica della detrazione Iva sulle spese incrementative del valore dei beni ammortizzabili, in caso di alienazione degli stessi.
La norma comunitaria in materia di detrazione Iva è la direttiva 2006/112/CE che definisce il meccanismo, l'obbligo di rettifica ed il periodo minimo.
La Corte di giustizia ritiene che il meccanismo di rettifica "mira ad aumentare la precisione delle detrazioni, così da assicurare la neutralità dell’IVA, in modo che le operazioni effettuate allo stadio anteriore continuino a dare luogo al diritto di detrazione soltanto nei limiti in cui esse servano a fornire prestazioni soggette a tale imposta. Tale meccanismo persegue, quindi, l’obiettivo di stabilire una relazione stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte e l’impiego dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni soggette ad imposta a valle".
L'art. 185 della citata direttiva stabilisce che la rettifica dell'Iva detratta deve essere operata quando, successivamente alla dichiarazione Iva, "sono intervenuti dei mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della suddetta detrazione".
Il periodo minimo per la rettifica della detrazione, individuato dalla direttiva CEE, è di cinque anni, con possibilità di ampliamento da parte degli Stati Membri UE fino a venti anni.
Sulla base della direttiva UE, il legislatore italiano, all'art 19bis2 del DPR 633/72, ha previsto la rettifica (in aumento o diminuzione) della detrazione operata:
- per i beni non ammortizzabili/servizi utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione: si tiene conto esclusivamente del primo utilizzo degli stessi;
- per i beni ammortizzabili: in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero ne quattro anni successivi. Per i beni immobili il periodo di rettifica è stabilito in 10 anni decorrenti dalla data di acquisto/ultimazione.
Nel caso di specie la società ALFA aveva acquisito un diritto di usufrutto su alcuni immobili a fronte di un corrispettivo da pagare annualmente alla Fondazione proprietaria degli immobili; gli importi versati annualmente non erano assoggettati ad Iva per mancanza della soggettività passiva in capo alla Fondazione.
La società ALFA, nel retrocedere il diritto di usufrutto alla Fondazione, ha operato la rettifica dell'Iva detratta sulle spese di migliorie eseguite nei 10 anni precedenti sugli immobili oggetto della cessione. L'Agenzia delle Entrate ha rilevato che tale comportamento risulta essere corretto, tenuto conto "i principi costantemente affermati dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria riguardo ai beni immobili estromessi dall’impresa per i quali l’imposta non è stata detratta all’atto del relativo acquisto, anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione e recupero per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta (circolare n. 40/E del 2002; risoluzione n. 194/E del 2002)".