Cause ostative per l'accesso al regime forfetario: le risposte dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data odierna alcune risposte il cui minimo comune denominatore è rappresentato dalle cause ostative all'applicazione del regime forfetario.
Le risposte si basano su quanto stabilito dalla legge n. 190/2014, così come modificata dalla legge di bilancio 2019 e dalla Circolare n. 9/E pubblicata il 10 aprile scorso.
Le risposte ai quesiti
Risposta n. 114
Non è causa ostativa per l'applicazione del regime forfetario la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o d'impresa.
Risposta n. 115
Non è causa ostativa per l'apertura di una partita Iva in regime forfetario l'aver svolto un periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di arti o professioni, tenuto conto che nei prossimi anni, la fatturazione avverrà prevalentemente nei confronti del proprio "dominus"; in questo caso non si applica la lettera d-bis del comma 57 (non applicabilità del regime agevolato nel caso in cui l'attività sia prevalentemente esercitata nei confronti del datore di lavoro o dell'ex datore di lavoro).
Risposta n. 116
Non è causa ostativa per l'accesso al regime il conseguimento da parte dello stesso soggetto di redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) e di redditi di lavoro dipendente, nei confronti del medesimo datore di lavoro, purchè tale condizione sia stata già in essere prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019. L'Agenzia rileva infatti che "qualora fino allo scadere del periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa, con conseguente applicazione del regime forfetario". L'esempio è dato dal contribuente che svolge sia l'attività di continuità assistenziale (ex guardia medica) che l'attività di medicina generale fornendo assistenza ai propri mutuati nell'ambito della stessa ASL di competenza (stesso datore di lavoro).
Qualora intervengano delle modifiche sostanziali dei due rapporti di lavoro, il contribuente dovrà fuoriuscire dal regime forfetario.
Risposte n.117, n. 118, n. 119
Il nuovo comma 57, lettera d della legge 190/2014 prevede che "non possano applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".
La Circolare 9/E/2019 ha precisato che, perchè operi la causa ostativa è necessaria la compresenza di due condizioni:
- il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione;
- l'esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Per quanto riguarda il solo anno 2019 interviene a supporto dei contribuenti lo Statuto del Contribuente ("qualora alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare la clausola ostativa sopra citata già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la clausola ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020").
Si ricorda che...
La Circolare n. 9/E/2019 ha confermato che "un contribuente che nell'anno 2018 era in regime semplificato - perchè non in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione del regime forfetario - può applicare il regime forfetario, a partire dal 2019, essendo venute meno le cause di esclusione. A tal fine, come già detto, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione".