Fisco

Bonus pubblicità: pubblicato il codice tributo


L’articolo 57-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha introdotto nel nostro ordinamento un credito d'imposta per i soggetti che hanno effettuato negli anni 2017 e 2018 investimenti in campagne pubblicitarie su giornali periodici (cartacei e online) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sui medesimi mezzi di informazione. In seguito, il credito d'imposta ha trovato le proprie modalità applicative, il modello e le relative istruzioni di compilazione con il DPCM 16 maggio 2018, n. 90 pubblicato il 24 luglio 2018.

I soggetti interessati (imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali) hanno dovuto presentare, entro il 22 ottobre 2018, una domanda per accedere al credito d'imposta utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; l'istanza richiedeva la presentazione di due distinte pratiche, una riferita agli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, l'altra per gli investimenti incrementali effettuati (o da effettuare) nel periodo d'imposta 2018. Nello specifico, con riferimento al periodo d'imposta 2017 occorreva presentare solo la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati mentre per il periodo d'imposta 2018, andava presentata la sola comunicazione "preventiva" per l'accesso al bonus pubblicità, con obbligo di trasmissione della dichiarazione sostitutiva nel mese di gennaio 2019, dopo aver ultimato gli investimenti riferiti al 2018.

In data 21 novembre 2018 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato i dati relativi alle domande di prenotazione, elaborati e ricevuti dall'Agenzia delle entrate, con riferimento alle sole istanze presentate a valere per gli investimenti effettuati nel 2018. Il Dipartimento competente ha comunicato che sono state presentate in totale 6.781 istanze, circa l’88% trasmesse da piccole e medie imprese, da microimprese e da start-up innovative, a conferma dell'interesse manifestato dagli operatori nei confronti della misura di favore.

L'art. 4, comma 4 del DPCM del 16 maggio 2018 n. 90 ha previsto che il credito concesso possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell'investimento pubblicitario incrementale e nei limiti dell'ammontare comunicato al soggetto interessato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

La compensazione dev'essere effettuata mediante modello F24 telematico. Per permettere l'utilizzo del credito l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con Risoluzione n. 41, il seguente codice tributo:

  • "6900": Credito d'imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57 bis, comma 1, Dl 50/2017.

Tale codice potrà essere utilizzato a decorrere dal 15 aprile 2019 (quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione); dovrà essere inserito nella sezione Erario e come Anno di riferimento dovrà essere valorizzato l'anno di concessione del credito.