Fisco

Credito formazione 4.0 anno 2018: il deposito telematico del contratto collettivo


Una società ha presentato la seguente istanza di interpello:

nel corso del 2018 la società istante ha svolto attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie così come previsto dal Piano Industria 4.0, e su tali spese ha intenzione di accedere al credito d'imposta per la formazione, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e confermata per le spese sostenute al 31 dicembre 2018, con alcune modifiche, dalla Legge di Bilancio 2019. L'attività di formazione, così come previsto dalla Legge, è stata disciplinata nel contratto collettivo aziendale, depositato, presso l'Ispettorato del Lavoro competente. La società, infine , ha prodotto apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e consegnata a ciascun dipendente con l'attestazione dell'attività svolta (vedi Allegato A legge 205/2017).Avendo rispettato le indicazioni fornite dal legislatore, i dubbi della società sono legati al corretto periodo di determinazione del credito di formazione 4.0: il costo aziendale sostenuto dall'impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili si può assumere sin dall'inizio del 2018 oppure dalla data di avvenuto deposito telematico del contratto collettivo nazionale presso il competente Ispettorato del Lavoro?

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 79, ha chiarito che l'aver depositato il CCN entro il 31 dicembre 2018 è condizione obbligatoria per aver diritto al credito ma non indice "sull'individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione".

Pertanto, il credito d'imposta formazione 4.0 potrà essere calcolato su tutte le spese ammissibili sostenute nel 2018, anche in data antecedente all'avvenuto deposito del contratto collettivo presso il competente Ispettorato. (vedi Circolare MISE 412088).