Il Credito R&S non è cedibile a terzi
Con la Risposta n. 72 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito maturato in ricerca e sviluppo non è cedibile a terzi ma è fruibile dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.
Il trasferimento della titolarità è "ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, confusione di diritti ed obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati", quali:
- un'operazione di fusione;
- successione per decesso dell'imprenditore individuale;
- un'operazione di scissione;
- una cessione di un ramo d'azienda.
Nel caso in esame la società istante, che nel 2016 ha maturato un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, richiede di poter effettuare la cessione del citato credito ad altra società di capitali secondo quanto previsto dagli art. 69 e 70 del RD 2440/1923, tenuto conto che è stata fatta una cessione di un ramo d'azienda ma il suddetto credito non è stato ricompreso nel perimetro della cessione ed è, quindi, rimasto iscritto nel bilancio della società istante.
La risposta formulata dall'Agenzia delle Entrate è negativa. La società non può dunque cedere a terzi il credito maturato in ricerca e sviluppo per i seguenti motivi:
- il fruitore del credito è il soggetto che ha sostenuto la spesa;
- avrebbe potuto, però, cederlo solo con l'operazione di cessione del ramo d'azienda ma la società ha scelto di non avvalersi di tale facoltà;
- le disposizioni di cui art. 69 e 70 del RD 2440/1923 si applicano alle cessioni di credito chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, ma il credito R&S è un credito per sua natura non rimborsabile, e pertanto non rientra nella sfera di applicabilità del Regio Decreto;
- non ci si può neanche riferire all'art. 1260 del cc (cessione dei crediti) in quanto le norme in materia di credito R&S non contengono alcun richiamo al citato articolo del codice civile