Rinuncia dell'usufrutto: l'agevolazione fiscale sulla prima casa non decade
Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10249 depositata il 2 maggio 2013.
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento ad un contribuente per la liquidazione dell'imposta di registro ordinaria su un atto di compravendita immobiliare su cui erano state applicate le agevolazioni prima casa che. secondo l'Agenzia, dovevano essere revocate a causa della rinuncia dell'usufrutto.
Il contribuente ricorre e in secondo grado la Commissione tributaria regionale rigetta il ricorso presentato dal fisco affermando che "l'atto di rinuncia all'usufrutto non può essere considerato come un atto di trasferimento vero e proprio ma costituisce un atto abdicativo cui cosegue l'estinzione del diritto e non il relativo trasferimento" e pertanto dall'atto di rinuncia all'usufrutto non può essere ricollegato l'effetto decadenziale dal beneficio fiscale.
La Corte di Cassazione ribadisce il principio affermato dalla Ctr rigettando il ricorso presentato dall'Agenzia.