Regime forfettario: l'imposta versata a San Marino non si recupera
Tenuto conto che ai soggetti in regime forfettario si applica un'imposta sostitutiva ed i redditi prodotti nell'esercizio della propria attività non concorrono alla formazione del reddito complessivo, essi non possono applicare l'art. 165 del Tuir in materia di credito per imposte assolte all'estero.
L'art. 165 del Tuir recita: "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.
Con la Risoluzione n. 36/E/2019 l'Agenzia delle Entrate afferma che l'art. 165 del tuir non trova applicazione nei soggetti in regime forfettario proprio perchè i redditi prodotti all'estero non rientrano alla formazione del reddito complessivo ma rientrano nel calcolo dell'imposta sostitutiva, così come da legge 190/2014. Tale disposizione nasce sulla base del seguente quesito:
- un avvocato in regime forfettario annovera tra i suoi clienti una società di San Marino; la stessa, al momento del pagamento della parcella ha applicato, sulla base della legge contro le doppie imposizioni in essere tra l'Italia e San Marino, una ritenuta a titolo d'acconto pari al 20% sull'importo dovuto. L'istante richiede, dunque, le modalità per poter procedere al recupero della stessa tenuto conto l'impossibilità di portare in detrazione tale imposta dalla propria dichiarazione dei redditi perchè non compatibile con il regime forfettario.
L'Agenzia, a tale quesito risponde che:
- la società di San Marino ha correttamente applicato la ritenuta fiscale del 20% nel rispetto della Legge 88/2013 che regola i rapporti sulla doppia imposizione Italia - Sani Marino :"I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna”;
- per quanto riguarda il soggetto italiano è possibile procedere con la recuperabilità dell'imposta versata nello stato estero solo se lo stesso opti per la tassazione del reddito secondo le regole ordinarie: solo in tale ipotesi, conclude l'Agenzia delle Entrate è possibile recuperare l'imposta assolta all'estero, in quanto è calcolata su un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ex art 165 del TUIR.
Per i soggetti che svolgono la propria attività applicando il regime forfettario non è prevista la possibilità di recuperare la ritenuta fiscale applicata dallo Stato Estero sulla base delle Convenzioni siglate in materia di doppia imposizione.