Diritto

I riflessi delle operazioni straordinarie sul mantenimento de requisiti PEX


La società Alfa srl ha presentato un interpello fornendo le seguenti informazioni:

  • detiene una partecipazione in Beta iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • negli anni la società istante è stata interessata dapprima da un'operazione di trasformazione omogenea regressiva (da srl a snc), e successivamente da un'operazione di trasformazione omogenea progressiva (da snc è ritornata srl);
  • allo stato attuale è cambiato il socio unico che ha intenzione di porre in liquidazione la società istante, previa cessione a valore di mercato dell'unico asset della società, ossia la partecipazione, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, della società Beta.

Quesito

Nel caso in esame la cessione della partecipazione può essere effettuata in regime di partecipation exemption di cui art. 87 del Tuir o le operazioni di trasformazione societaria hanno interrotto il cd. holding period, ossia i 12 mesi di ininterrotto possesso della disposizione normativa?

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

"L’articolo 87 del TUIR, prevede l’esenzione da IRES delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
  • classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato [...];
  • esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 [...].

Sul tema dei riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina pex, l'Agenzia delle Entrate pubblicò la Circolare n. 30/E/2004, ove, in materia di conferimento in neutralità d'imposta ex art. 176 Tuir stabilì che “il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente”. Quanto stabilito per il conferimento viene esteso anche alle operazioni di fusione e scissione, in quanto si realizza una sostanziale continuità tra i soggetti interessati.

Con la pubblicazione della Risposta n. 70/2019, in linea con quanto citato in merito alle altre operazioni straordinaria e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle due operazioni di trasformazione effettuate ai sensi dell'art. 170, Tuir, l'Agenzia delle Entrate ritiene che non si interrompa il periodo di possesso della partecipazione "il quale sarà computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando". Si afferma, quindi, il principio di continuità di possesso della partecipazione.

Si precisa che...

L'Agenzia delle Entrate, nel fornire la suddetta risposta, non ha fatto alcuna analisi sulla corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e del loro trattamento fiscale; rimane fermo il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione dei valori fiscali.