Fisco

Credito R&S: i chiarimenti del MISE in materia di certificazione della documentazione contabile


L'art. 1, ai commi da 70 a 72, della Legge di Bilancio 2019 ha apportato alcune modifiche significative al credito in oggetto, e più precisamente:

  • diminuisce la misura del credito sugli investimenti in ricerca e sviluppo, passando dal 50% al 25%;
  • diminuisce l'importo massimo concedibile ad ogni impresa passando da 20 a 10 milioni di euro;
  • sono maggiormente dettagliate le spese considerate ammissibili;
  • viene indicato che "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3".

In merito a quest'ultimo punto il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Circolare n. 38584/2019, per fornire chiarimenti in materia. 

La Circolare MISE sottolinea, infatti, che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile, non è richiesto al soggetto incaricato di esprimere alcuna valutazione in merito all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.

I soggetti incaricati, per la redazione e sulla modalità di rilascio della certificazione, debbono far riferimento a:

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E/2016 (paragrafi 7 e 8);
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E/2017 (paragrafi 4 - 9).