Diritto
E-fattura: le risposte all'interpello presentato da un soggetto non stabilito in Italia ma identificato ai fini IVA
Una Società non stabilita in Italia ma identificata ai fini IVA mediante rappresentante fiscale ha presentato richiesta di chiarimenti, in materia di fatturazione elettronica, sui seguenti dubbi interpretativi:
- se i soggetti residenti e stabiliti in Italia non abbiano l'obbligo, bensì la facoltà, di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati;
- se un soggetto non residente abbia l'obbligo o solo la facoltà di accreditarsi allo SDI per la ricezione delle fatture passive;
- se un soggetto non residente identificato in Italia possa esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;
- quale sia l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;
- se il soggetto non residente sia escluso dagli obblighi di trasmissione del c.d. esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi con la pubblicazione della Risposta n. 67/2019.
Qui di seguito le risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria:
- per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015;
- un soggetto non residente non ha l'obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SDI);
- il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione ex articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito;
- per copia cartacea s'intende un documento che riporti fedelmente quanto il contenuto della fattura elettronica emessa in formato XML;"per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)";
- i soggetti interessati dall'esterometro sono i soggetti residenti o stabiliti in Italia.