Fisco

Operazioni IVA: dal 2013 novità in fattura


Il Decreto Legge Salva-Infrazioni ha modificato la disciplina in materia di fatturazione ai fini IVA ponendosi al riparo dalle procedure di infrazione aperte dalla UE nei confronti dell'Italia, puntando ad una riduzione delle sanzioni per l’omessa o incompleta compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La variazione, attuata in seguito alla ricezione della Direttiva 2010/45/UE, concerne:

  1. Termini di fatturazione
    Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie (cessioni di beni intra UE e prestazioni di servizi generiche verso soggetti passivi UE) potranno essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Viene così risolto il problema dell'obbligo di fatturazione istantanea delle prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione, in base alle modifiche apportate dalla Legge 217/11, si identifica con l'ultimazione del servizio.

  2. Inversione contabile con fornitori UE
    Il sistema dell'integrazione della fattura del fornitore, ai fini dell'applicazione dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile da parte del soggetto passivo nazionale, sarà esteso a tutte le operazioni poste in essere con controparti stabilite in altri Paesi UE (cessioni di beni e prestazioni di servizi) attualmente consentito solo per i servizi generici e per gli acquisti intracomunitari.

  3. Estensione dell'obbligo di fatturazione e volume d'affari
    Le operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR 633/72 saranno soggette anche all'obbligo di registrazione e concorreranno, pertanto, alla determinazione del volume d'affari.

Addentrandoci meglio nello specifico delle modifiche, approfondiamo le seguenti casistiche:

Fattura elettronica

E' prevista l'integrazione del comma 1 dell’articolo 21, del DPR n. 633/1972 con una definizione della fattura elettronica simile a quella introdotta dalla direttiva n. 2010/45/UE chiarendo che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione del destinatario

Contenuto della fattura

Il DL Salva-Infrazioni è intervenuto sull’attuale formulazione dell’articolo 21, comma 2, del DPR n. 633/1972  prescrivendo l’indicazione nella fattura stessa di apposite diciture per particolari fattispecie, tra i quali, regimi speciali ed inversione contabile. 
L'indicazione in fattura è stata, inoltre, prevista anche per:
  • il numero di partita IVA del cessionario o committente
  • il numero di registrazione ai fini dell’IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea
  • il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione

Emissione della fattura 

Il comma 4 dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972, è stato riscritto disponendo che possano essere emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni esclusivamente a condizione che le medesime operazioni trovino riscontro in un documento di trasporto per le cessioni di beni e in idonea documentazione per le prestazioni di servizi.
A tal proposito è stato opportunamente modificato:
è stata introdotta la lettera c) dell’articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/1972 che prevede la possibilità di emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Analogo termine è stato introdotto alla lettera d) di quest’ultima norma per l’emissione della fattura relativa alle prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione Europea.

Obbligatorietà dell’emissione della fattura

L’inserimento del comma 6-bis nell’articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633/1972 ha disposto l’obbligo di emissione della fattura anche nel momento del perfezionarsi di operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea, nella quale deve essere indicata l’annotazione “inversione contabile”.
Lo stesso comma 6-bis, alla lettera b) prevede un analogo obbligo per le operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio dell’Unione Europea, le fatture relative alle quali devono riportare l’annotazione “autofattura”. 
La modifica dell’articolo 20, del DPR n. 633/1972, infine, prevede che le suddette tipologie di operazioni, in considerazione della loro rilevanza, concorrono a formare il volume d’affari del soggetto passivo.
L’obbligo di emissione della fattura è, in ogni caso, escluso per le operazioni finanziarie esenti di cui all’articolo 10, comma 1, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Fattura semplificata

L’inserimento del nuovo articolo 21-bis, del DPR n. 633/1972 disciplina, invece, la fattura semplificata che può essere emessa solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro. È stata prevista, così, la possibilità di emissione della fattura indicando:
  • in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo;
  • in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.
Una ulteriore semplificazione è stata prevista per l’emissione della fattura semplificata: non è èiù necessaria l'indicazione della base imponibile dell’operazione e della relativa imposta poichè diventa sufficiente l’indicazione del corrispettivo complessivo e dell’imposta ( ad esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo: IVA compresa) e l’aliquota dell’IVA in esso inclusa.
 
Viene specificato che, con decreto MEF, il limite di 100 euro può essere elevato fino a 400 euro e potrà essere consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle fatture.
 
La fattura semplificata non può essere utilizzata, invece, per le:
  • cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, del DL n. 331/1993;
  • cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle aventi carattere finanziario, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Per le operazioni intracomunitarie è stato disposta la possibilità di effettuare la conversione sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea, senza che sia necessaria alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria con una modifica al comma 4, facendo specifico riferimento alla conversione in euro degli importi in valuta estera figuranti sulla fattura.