Adempimento spontaneo: il Provvedimento definisce le modalità di attuazione
La Legge di stabilità 2015 ha previsto nuove forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale ed il contribuente per:
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari;
- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili
L'Agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione, metterà a disposizione dei contribuenti, le informazioni riguardanti possibili anomalie relative a:
- redditi dei fabbricati;
- redditi di lavoro dipendente;
- assegni periodici (art. 50 TUIR);
- redditi di partecipazione;
- redditi diversi ex art. 67 TUIR;
- redditi di lavoro autonomo abituale e professionale;
- reddito di lavoro autonomo abituale e non professionale;
- redditi di capitale.
Il Provvedimento n. 37776/2019 stabilisce che la sopra citata comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:
- numero identificativo della comunicazione;
- dati in possesso dell'amministrazione finanziaria in merito ai redditi sopra citati;
- estremi del modello dichiarativo presentato nel quale vengono rilevate le anomalie;
- importo del reddito che si ritiene parzialmente o totalmente omesso
La comunicazione verrà inviata ai contribuenti via PEC, o via posta ordinaria qualora l'indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o registrato nel pubblico elenco INI.
Al contribuente verrà data la possibilità di richiedere informazioni e di fornire tutti gli elementi, i fatti e le circostanze di cui l'Amministrazione finanziaria non era stata messa a conoscenza. Per il contribuente è prevista la possibilità, per la trasmissione delle suddette informazioni, di avvalersi di un intermediario abilitato. E' inoltre prevista la possibilità di trasmettere la documentazione di supporto tramite CIVIS.
Il Provvedimento stabilisce che "i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso".