Fatture "tax free shopping" escluse dall'esterometro
L'art. 38-quater del Dpr 633/1972 prevede che per gli acquisti di beni di consumo effettuati in Italia, i turisti stranieri extra UE (soggetti privati) non siano gravati dell’Iva. Questo sistema, denominato tax free shopping permette di acquistare beni per utilizzo personale e ottenerne il rimborso dell’IVA.
A partire dal 1° settembre 2018 le fatture di cessione di beni a soggetti privati extraUE (art. 38 quater del DPR 633/72) devono essere emesse in modalità elettronica, in base a quanto previsto dall’art. 4 bis del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con legge n. 225 del 1° dicembre 2016.
Sul sito dell'Agenzia delle Dogane è possibile scaricare il Software Otello 2.0 (Online tax refund ad exit:light line optimization) utile per la trasmissione del documento fiscale.
La procedura per lo sgravio dell’IVA ex art. 38-quater, DPR 633/1972 è la seguente:
- il cedente emette fattura elettronica e trasmette a Otello 2.0, software per la gestione dei flussi, il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione;
- viene messo a disposizione del cessionario il documento elettronico con il codice che certifica l’avvenuta acquisizione;
- la prova che le merci sono uscite dal territorio viene fornita attraverso il codice di visto digitale generato da Otello 2.0;
- se l’uscita del bene dal territorio UE avviene tramite altro Stato membro, la prova di uscita sarà fornita dalla dogana estera secondo le regole vigenti in tale Paese.
La Consulenza giuridica n. 8 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate afferma che le fatture emesse per il "tax free shopping" tramite il software Otello 2.0 con le modalità sopracitate non devono essere inviate tramite:
- esterometro (adempimento in vigore dal 1° gennaio 2019 con prima scadenza d'invio fissata al 28 febbraio 2019);
- spesometro (per le sole fatture emesse nel 2018 tramite software Otello 2.0 - adempimento abrogato dal 1°gennaio 2019)
L'Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che l'invio dei dati delle fatture emesse al Sistema Otello 2.0 sia un adempimento completo che non richiede altra comunicazione fiscale.