Diritto

Fattura elettronica, scontrino fiscale, ricevuta fiscale per le attività di commercio al minuto


L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n.7, consolida una certezza, cioè che, pur con l'introduzione della fatturazione elettronica, la fattura, nell'ambito delle attività di commercio al minuto ed assimilate, conserva la sua funzione sostitutiva di altri due documenti fiscali: lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale.

Qui di seguito un breve riassunto delle norme di riferimento:

  • la legge 413/1991 prevede che, in assenza di fattura, i corrispettivi possano essere documentati mediante il rilascio della ricevuta fiscale (art.8 legge 249/76) o dello scontrino fiscale (legge 18/1983);
  • in caso di emissione, da parte dell'operatore economico, di ricevuta fiscale/scontrino fiscale integrata per corrispettivi oggetto di fatturazione differita (art. 21, comma 4, DPR 633/72), gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi "ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni dalla liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite".

Tali norme non sono superate dall'introduzione della fatturazione elettronica. L'operatore economico, in caso di esercizio di attività di commercio al minuto ed assimilate, potrà dunque scegliere se emettere, tenuto conto anche della richiesta del cliente, alternativamente:

  • fattura immediata (cessione bene/prestazione di servizio) in formato elettronico;
  • scontrino fiscale;
  • ricevuta fiscale

Rimane valida la norma che prevede la predisposizione della fatturazione differita secondo le regole sopra indicate (in formato elettronico). Su questo tema è necessario consultare il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 che ha previsto la compilazione del blocco informativo "Altri dati gestionali", ove è possibile inserire dati quali, ad esempio, l'identificativo alfanumerico dello scontrino.

L'Agenzia delle Entrate conclude la disamina sul tema in oggetto stabilendo che "fatta salva l'ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1°gennaio 2019, la c.d. fattura con scontrino citata dall'istante, possa avere forma analogica".