Fisco

Regime forfettario 2019: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi chiarimenti in merito ai requisiti di accesso, alla tassazione da applicare ed alle cause di esclusione del regime forfettario 2019, così come disciplinato dalla legge di bilancio 2019.

Accesso al regime

Possono accedere al regime:

  • i contribuenti che iniziano nel corso del 2019 una nuova attività di impresa, arte o professione che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro. Attenzione: l'importo massimo va riparametrato per i mesi di attività svolta (es: se un soggetto apre la partita iva il 1° aprile 2019 il limite di ricavi che dovrà rispettare nel 2019 per rimanere nel regime forfettario sarà pari a 48.750 euro);
  • i contribuenti cha hanno già avviato un'attività purchè nel 2018 abbiano conseguito ricavi o compensi sotto la soglia di 65.000 euro.

"Il regime forfettario cessa di aver efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla Legge, ovvero si verifica una causa di esclusione".

Cause di esclusione dal regime forfetario 2019

Non possono accedere i soggetti che:

  • si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti. Unica eccezione: coloro che, pur non residenti, assicurino un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del loro reddito;
  • effettuano, in via prevalente o esclusiva, l'attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari;
  • controllano, direttamente o indirettamente, Srl o associazioni in partecipazioni che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli stessi soggetti;
  • esercitano l'attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavori nei 2 precedenti periodi di imposta, ed anche nei confronti di soggetti che siano riconducibili a tali datori di lavoro.

Non sono più cause di esclusione l'aver sostenuto spese per lavoro dipendente ed aver acquistato beni ammortizzabili per un valore superiore a 20.000 euro.

Passaggio al regime forfettario

In caso di attività preesistente, per il soggetto che nel 2018 era in contabilità semplificata e nel 2019 è in possesso dei requisiti per l'accesso, non è prevista alcuna comunicazione per attestare il passaggio al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che nel 2018, pur in possesso dei requisiti, avevano optato per la contabilità semplificata, è prevista la possibilità di passare, dal 1° gennaio 2019, al regime forfettario (regime naturale) senza dover rispettare il vincolo dell'opzione triennale.

Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva prevista è pari al 15% del reddito determinato forfetariamente a seconda del codice ATECO.

Il reddito determinato su base forfettaria rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia.

Rimane valido l'applicazione di un'imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività. Tale aliquota sarà mantenuta per i primi 5 anni di attività.