Diritto

La cessione del credito tributario "futuro"


La Consulenza giuridica n. 1/2019, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, affronta la tematica della cessione dei crediti tributari "futuri", nel caso cui il cedente sia un soggetto in liquidazione, il cui commissario liquidatore ha già predisposto il piano di riparto in vista della cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

La richiesta dell'istante è quella di conoscere la corretta linea da seguire per poter procedere, una volta notificata la cessione dei crediti tributari esistenti, alla cancellazione della società dal Registro senza dover attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale IVA attestante i crediti, consentendo così alla società di non dover sostenere un aggravio di costi per il prolungarsi della procedura.

Questo il percorso proposto dall'istante:

  • autorizzazione, conferita al commissario liquidatore da parte della società, per procedere con l'operazione di cessione dei crediti fiscali;
  • cessione dei crediti prosoluto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • deposito presso il competente ufficio dell'Amministrazione Finanziaria di una copia autentica dell'atto/scrittura privata autenticata;
  • distribuzione dell'attivo sulla base del piano di riparto finale;
  • terminata la procedura, invio della comunicazione della cessazione della partita Iva
  • cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
  • presentazione nei termini di legge, a cura del liquidatore, delle dichiarazioni fiscali (in un periodo successivo alla cancellazione della società). 

L'Agenzia delle Entrate può ritenere condivisibile il percorso proposto dall'istante purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

  1. la cessione preventiva del credito tributario, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, soltanto se il medesimo credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale e purché siano rispettate le modalità di cui all’articolo 43-bis del DPR n. 602 del 1973;
  2. l’atto di cessione deve essere redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 69 del regio decreto n. 2440 del 1923;
  3. l’atto di cessione deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto, pertanto, nel caso in cui vi sia difformità rispetto all’importo successivamente richiesto a rimborso e non sia possibile evincere da altri elementi dell’atto l’univoca intenzione di determinare in modo certo tale credito ceduto, è necessaria un’integrazione dell’atto di cessione redatta nelle stesse forme dell’atto di cessione originario

Si ricorda che...

  • Secondo quanto disposto dall'art. 43 bis DPR 602/73 "il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse";
  • "L’articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384, recante le norme di attuazione in materia di cessione dei crediti d’imposta, precisa che possono essere ceduti solo i crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e che, anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri dell’Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d’imposta."
  • L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 279/E/2002, ha precisato che la cessione di un credito tributario futuro è considerata valida ed efficace nei confronti dell'Erario solo successivamente all'indicazione delle stesso nei modelli dichiarativi di riferimento.