Fisco

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione dopo il 24 ottobre 2018 non preclude la definizione agevolata del PVC


In merito alla Definizione agevolata di un processo verbale di constatazione ex art. 1, DL 119/2018, convertito nella Legge 136/2018, è pervenuto all'Agenzia delle Entrate il seguente quesito:

In relazione ad un processo verbale di constatazione, sul quale si desidera applicare il Dl 119/2018, dal quale sono emersi rilievi su costi non deducibili e per il quale è stato notificato un avviso di accertamento (dopo il 24 ottobre 2018), è necessario, per il perfezionamento della definizione agevolata, presentare istanza di accertamento con adesione ed eventualmente procedere con l'impugnazione dello stesso avviso?

Sulla base di questo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 19/2019 affermando che non ha nessun effetto preclusivo sulla definizione agevolata:

  • la notifica di un avviso di accertamento dopo il 24 ottobre 2018 che abbia ad oggetto le medesime violazioni contestate nel processo verbale; qualora si perfezioni la definizione agevolata, gli effetti di quest’ultima prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo termine. Dette attività, invece, restano efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata;
  • la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione riguardante il medesimo avviso di accertamento prodotto sulla base del processo verbale di constatazione. Rimane fermo il fatto che tali procedimenti non devono essere stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata.

Tale risposta è stata fornita tenendo conto delle disposizioni contenute nel Provvedimento n. 17776 pubblicato il 23 gennaio 2019.