Fisco

Istituita l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero


L'art. 25-novies della Legge 136/2018 (conversione del Dl 119/2018) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un' imposta sui trasferimenti di denaro, con esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso paesi non appartenenti all'Unione Europea, da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, quali i money transfer, secondo la definizione fornita dal D.Lgs 11/2010 ( per "rimessa  di  denaro" s'intende il "servizio  di  pagamento  dove,  senza l'apertura di  conti  di  pagamento  a  nome  del  pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento  riceve  i  fondi dal  pagatore  con  l'unico  scopo   di   trasferire   un   ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi  di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali  fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione").

L'imposta sarà dovuta nella misura dell'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e sentita la Banca d'Italia, dovrà emanare un apposito provvedimento entro 60 giorni dalla data odierna (data di entrata in vigore della Legge 136/2018), per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta.

Il comma 3 del citato articolo specifica che "nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi".