Diritto

E-fattura: aggiornate le Faq sul sito dell'Agenzia delle Entrate


Con apposito comunicato stampa del 28 dicembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha voluto informare il contribuente che:

  • sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'area dedicata alla fatturazione elettronica, è stata aggiornata la sezione dedicata alle FAQ, sulla base dei numerosi quesiti pervenuti;
  • sono stati implementati i servizi della piattaforma "Fatture e corrispettivi". 

Ecco alcune delle domande pubblicate:

1. Come devono essere inviate le fatture elettroniche ai clienti non Iva? Come previsto dalla norma, il soggetto Iva è obbligato ad emettere la fattura in formato elettronico anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia in formato cartaceo o elettronico. Si ricorda che, a partire da domani, 1° gennaio 2019, la mancata predisposizione della fattura in formato elettronico (salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa) corrisponde all'omessa fatturazione;

2. Se si svolge attività di commercio al dettaglio e un cliente chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale, bisogna rilasciare qualche documento nell’immediato? Se l’operatore Iva svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino, l’esercente potrà rilasciare un’apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica;

3. Come devono essere trattate le fatture d'acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019 in formato cartaceo? L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

La piattaforma "Fatture e corrispettivi" è in continua evoluzione; allo stato attuale, sono stati inseriti i seguenti servizi:

  • verifica anagrafica massiva di codici fiscali o partite Iva;
  • download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute o messe adisposizione;
  • la sezione delle consultazioni è stata aggiornata e resa più fruibile, consentendo di visionare in modo distinto le fatture elettroniche emesse (in base alla data della fattura), quelle ricevute e quelle passive messe a disposizione.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato, inoltre, che a breve sarà disponibile la nuova versione dell’app Fatturae.