Box pertinenziale: confermata la tassazione sulla plusvalenza se ceduto singolarmente prima dei 5 anni dalla data di acquisto
La cessione di una pertinenza unitamente all'abitazione principale entro 5 anni dall'acquisto non genera alcuna plusvalenza nel rispetto dell'art. 67 del TUIR che recita: "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliare urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari".
Diverso è il caso in cui la sola pertinenza venga ceduta singolarmente e separatamente dall'abitazione principale prima dei 5 anni. In questo caso l'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n.83 ha affermato che la plusvalenza derivante dalla cessione infraquiennale del box auto separatamente, costituisca reddito diverso ai sensi del citato art. 67 del TUIR e per tale motivo, soggetto a IRPEF.
In quest'ultimo caso viene proprio a mancare il vincolo di strumentalità funzionale della pertinenza rispetto al bene principale, venendo meno a quanto disciplinato dall'art. 10 del TUIR, cioè, che le pertinenze devono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
In ultimo, si ricorda che la cessione di una pertinenza singolarmente prima dei 5 anni, comporta la perdita delle agevolazioni fiscali previste in materia di prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.