Definizione agevolata: pubblicato il provvedimento indirizzato a SSD e ASD
L'art. 7 del Dl 119/2018 prevede specifiche modalità di adesione alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, di cui all'art. 2 del citato decreto, riferiti alle Società ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche "in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed iscritte nel Registro CONI".
Con Provvedimento n. 301338/2018 l'Agenzia delle Entrate ne ha definito i termini e le modalità di pagamento.
Ai fini dell'adesione alla Definizione Agevolata è necessario che:
- risulti l'iscrizione nel Registro CONI delle SSD ed ASD nel periodo d'imposta oggetto di definizione agevolata;
- gli atti del procedimento di accertamento, notificati/sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, siano limitati ad IRES, IRAP ed IVA;
- l'ammontare di ciascuna delle maggiori IRES ed IRAP oggetto dell'atto non superi la soglia di 30.000 euro per ciascun periodo d'imposta accertato.
Qualora la SSD/ASD superi tale soglia potrà optare per l'applicazione dell'art. 2 del Dl 119/2018. Nessun limite è previsto per l'IVA.
L'Agenzia delle Entrate specifica che "sono dovute IRES, IRAP e IVA indicate nell’atto oggetto di definizione agevolata, versando un importo pari alla metà delle maggiori IRES e IRAP, al totale della maggiore IVA indicata nell’atto, al 5% delle sanzioni e al 5% degli interessi dovuti e con esclusione di eventuali accessori, quali in particolare le spese di notifica.
Qualora l’atto definibile non richieda il pagamento di imposte, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, la società o l’associazione sportiva dilettantistica manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata(PEC) dell’ufficio competente".
Modalità e termini di pagamento
Per gli avvisi di accertamento è necessario compilare il modello F24 ricevuto con l'atto riducendo gli importi da versare. La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata (se più ampio entro i termini di legge previsto per la proposizione del ricorso) entro il 23 novembre 2018.
Per gli inviti al contradditorio si utilizza un modello F24 con indicazione dei codici tributo previsti per l'accertamento con adesione, indicando il codice atto 99999999107 ed il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto. La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 23 novembre 2018.