Niente patent box per la licenza del software su piattaforma cloud


L’Agenzia delle Entrate, in occasione della risposta fornita a seguito di interpello (Risposta n. 52 del 25 ottobre 2018) presentato da una softwarehouse, ha precisato i limiti di accesso alla misura agevolativa del patent box in relazione alle attività di ricerca e sviluppo nel contesto dei programmi per elaboratore protetti da copyright.

La domanda posta all’Amministrazione finanziaria era tesa a comprendere, nello specifico, se e in quale misura la personalizzazione e le implementazioni di un software fornito mediante piattaforma cloud possono rientrare nel concetto di ricerca e sviluppo come inteso dalla legge n. 190/2014 per fruire del patenx box e se i canoni percepiti per la concessione in uso di un software mediante piattaforma in cloud possono considerarsi ricavi agevolabili con la misura stessa, considerando che nella circolare n. 28/E del 2017, l’Amministrazione finanziaria li aveva esclusi, in linea generale, dal patent box.

In dettaglio, la società istante aveva sviluppato un software originale sul quale esercitava i propri legittimi diritti allo sfruttamento economico e svolgeva regolarmente attività di ricerca e sviluppo. Tale software, veniva concesso in licenza d’uso ai propri clienti dietro versamento di una royalty periodica a favore della società e poteva essere sia installato in locale sulle postazioni utilizzate dai clienti che fruito mediante registrazione e accesso ad una piattaforma cloud; in tal caso, la società forniva ai propri clienti il costante aggiornamento e l’integrazione del software con eventuali nuove funzionalità periodicamente introdotte. Inoltre, su richiesta del singolo cliente il software poteva essere personalizzato; anche tali implementazioni e personalizzazioni venivano sempre concesse in licenza a pagamento.

La società, che intendeva fruire dell’agevolazione concessa dalla misura patent box in merito ai compensi percepiti per la concessione in licenza del software mediante piattaforma cloud che prevedeva l’aggiornamento e la manutenzione del software e la possibilità di personalizzarlo e implementarlo su misura, chiedeva dunque all’Agenzia delle Entrate di chiarire se l’esclusione di cui alla circolare n. 28/E del 9 marzo 2017 dovesse riferirsi anche al contesto descritto.

L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta, ha rievocato in via preliminare il concetto di prerogativa autorale di cui alla circolare n. 28, secondo cui “Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo – e quindi ad esse può applicarsi la misura del patent box – finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni di cui all'art. 6 (...) l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright”. Tali attività si collocano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione qualora rappresentino un esercizio esclusivo di una “prerogativa autoriale”.

Con riferimento al concetto di “prerogativa autoriale”, le Entrate precisano che lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del software individuino attività con “prerogativa autoriale” quando contestualmente:

  • possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;
  • accrescono il valore economico del software;
  • sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli
  • standard del settore, giuridicamente tutelabile;
  • siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel software stesso.

Nel semplice collegamento del software ad una piattaforma cloud non può dirsi che tali requisiti siano presenti, pertanto l’Amministrazione finanziaria ha spiegato che, in via generale, tale operazione non possa costituire un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale e, pertanto, debba essere considerata esclusa dal confine del regime di favore della cd. Patent box; il canone percepito per permettere al cliente di fruire del software mediante cloud, remunera unicamente la connessione tecnica del software al cloud, ragion per cui, un servizio di collegamento informatico al web cloud è già di per sé riconducibile al regime agevolativo c.d. Patent Box, ma non può considerarsi equiparabile ad un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale.

Di conseguenza, il canone per l’utilizzo in licenza del software mediante servizio cloud:
non rientra tra i ricavi agevolabili, qualora incluso nel canone di concessione in licenza del software;
non rappresenta un’attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento nonché all’accrescimento del valore del software stesso.