Fisco

Per la detassazione dei premi di risultato dev'essere rispettato il requisito di "incrementalità"


Con la Risoluzione n. 78/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per maturare il beneficio fiscale derivato dalla detassazione del premio di risultato erogato ai propri dipendenti, così come da Legge di Stabilità 2016, è necessario che l'impresa rispetti il principio di "incrementalità".

L'Agenzia precisa, infatti, che "non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione (sindacale) di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio".

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto:

  • una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili" sulla base dei criteri definiti con il decreto interministeriale del 25 marzo 2016;
  • che i premi di risultato sono "somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione";
  • che "I contratti collettivi ... devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo".

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha fornito parere negativo in termini assoluti sull'applicazione della norma agevolativa in questione in quanto "si rileva che l'erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare n. 28/E del 2016, bensì è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna".

Qualora, però, i parametri (EBIT e tempi di consegna) raggiunti in riferimento all’anno 2017 risultino incrementali rispetto all’anno 2016, il premio di risultato oggetto di analisi, potrà essere erogato con applicazione del regime agevolativo, cosi come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.