Diritto

Valido il favor rei in materia di antiriciclaggio anche quando la sanzione è stata inflitta


In ragione delle modifiche apportate al decreto n. 231/2007 dal recente decreto legislativo n. 90/2017, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20647 dell’8 agosto 2018, ha ritenuto potersi estendere il principio del favor rei anche al contesto delle violazioni della normativa sull’antiriciclaggio quando la sanzione sia stata già irrogata.

In base a quanto stabilito dal nuovo articolo 69 del decreto n. 90, infatti “(…) Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta”.

La questione interpretativa riferita all'applicazione di tale disposizione quando il provvedimento sanzionatorio è stato già inflitto, è stata sollevata davanti alla Cassazione in occasione dell’omissione della segnalazione di un’operazione sospetta da parte dell’amministratore di una società fiduciaria, alla quale per tale violazione era stata applicata in sede di merito una sanzione pari a 6,7 milioni di euro. Gli avvocati difensori della società chiedevano l’applicazione della sanzione in misura ridotta, in ragione del fatto che in pendenza di processo, le norme erano state modificate con l’entrata in vigore del decreto n. 90/2017.

Nelle memorie difensive entrambi i legali, ovvero gli avvocati del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i difensori della società, avendo la questione controversa ad oggetto la determinazione della sanzione applicata, si sono dimostrati entrambi concordi sul fatto che la disposizione di cui al nuovo art. 69 del decreto n. 90 estenda il principio del favor rei al settore dell’antiriciclaggio, ammettendo, accanto alla regola secondo cui la successiva abrogazione della norma sanzionatoria è applicabile altresì agli illeciti commessi in epoca anteriore, anche l’applicazione dello ius supervenientes più favorevole al trasgressore in tema di determinazione della sanzione.

Gli avvocati dello Stato però hanno richiesto un’interpretazione più restrittiva della disposizione normativa, ritenendo che la retroattività della norma sanzionatoria più favorevole debba essere subordinata alla mancata conclusione del procedimento sanzionatorio. A loro parere, quando la sanzione è già inflitta, il procedimento deve dirsi concluso e dunque, il reo non può beneficiare del favore concesso dalla nuova norma entrata in vigore.

A parere dei giudici di legittimità, invece, in relazione all’art. 69 deve adottarsi un’interpretazione letterale, in quanto il significato della norma appare evidente sin dal suo contenuto testuale. I giudici hanno chiarito che il testo dell’art. 69 si riferisce in generale alle violazioni commesse in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della novella. La norma, infatti, non contiene alcun esplicito riferimento alla condizione della mancata adozione del provvedimento di irrogazione della relativa sanzione. A fronte di ciò, la Corte di Cassazione non ha ritenuto di poter condividere quanto sostenuto dalla difesa del Ministero.
Del resto, anche le norme in materia tributaria e valutaria (art. 3 D. Lgs. n. 472/1997 e art. 23 bis D.P.R. n. 148/1998, prevedono espressamente che il favor rei si applichi fino a quando il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo, ovvero fino a quando non sia decorso il termine per l’impugnazione del provvedimento stesso davanti all’autorità giudiziaria.

Stante quanto stabilito dall’art. 12 delle preleggi e apparendo inequivoco il tenore letterale del nuovo articolo 69, a fronte di una norma chiaramente tesa a favorire l'applicazione del principio dello ius superveniens meno oneroso per il trasgressore, deve conlcudersi che la ratio legis è chiaramente disposta ad introdurre norme applicabili anche a contesti passati, nei limiti segnati dal principio del favor rei.

Per l’applicazione del principio del favor rei in materia di antiriciclaggio, in relazione all’art. 69 introdotto dal decreto n. 90/2017, è sufficiente dunque interpretare alla lettera il contenuto della stessa disposizione che appare alquanto chiaro ed evidente. Ragion per cui il principio del favor rei in tale contesto deve considerarsi applicabile anche quando la sanzione è già stata inflitta, ancorchè non sia decorso il termine finale per l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio. I giudici dunque hanno cassato la sentenza e rinviato il giudizio al giudice di merito che dovrà ridefinire la sanzione in base ai principi espressi dai giudici di piazza Cavour.