Fisco

Presentazione istanze di rimborso dei versamenti diretti. I chiarimenti delle Entrate sulla decorrenza del termine di decadenza


In relazione al rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’Agenzia delle Entrate il 4 ottobre scorso, con la Risposta n. 1 del 2018, ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione delle istanze.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è giunta in occasione di un quesito presentato da un’Associazione che ha chiesto all'Amministrazione Finanziaria di chiarire se, in situazioni di incertezza circa la spettanza di un’agevolazione, l’applicabilità di un’aliquota o la qualificazione di un soggetto, il termine di 48 mesi decorra, comunque, dalla data del versamento dell’acconto, ovvero da quello dell’eventuale saldo o, in alternativa, dal termine per la presentazione della dichiarazione con cui si determina in modo certo l’importo dell’imposta dovuta per un determinato periodo d’imposta.

La risposta delle Entrate

Premesso quanto stabilito dall’art. 38 ovvero che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione; inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”, l’Amministrazione finanziaria nel rispondere al quesito ha fatto riferimento all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dies a quo da cui far decorrere l’anzidetto termine è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto allorché questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura; in tali ipotesi, infatti l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso risultano concreti ed effettivi, in quanto il contribuente è in grado di conoscere se deve o meno assolvere il debito d’imposta e qual è il relativo importo. Diversamente, dicono le Entrate, non può dirsi che il termine decadenziale di cui all’art. 38 decorra dal momento dei singoli versamenti in acconto, qualora il diritto al rimborso scaturisca da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale. In tali circostanze i pagamenti sono caratterizzati infatti da provvisorietà.

Ciò posto, il solo criterio che consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso ex art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, anche nei casi in cui vi sia incertezza sulla spettanza di agevolazioni fiscali, sull’applicabilità di un’aliquota o sulla qualificazione di un soggetto, è rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato (cfr., in senso conforme, anche risoluzione n. 459/E del 2008).