Diritto

Casi pendenti davanti al Garante Privacy. Come fruire delle sanzioni ridotte in virtù del decreto n. 101/2018


Secondo quanto stabilito dall’ art. 18 del decreto n. 101/2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018, coloro cui è stata notificata, entro la data del 25 maggio 2018, una violazione o una contestazione immediata di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento ai procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis, del Codice Privacy (vecchia formulazione), hanno la facoltà di chiudere i suddetti procedimenti versando una somma ridotta rispetto a quanto era previsto dalla disposizione sanzionatoria di riferimento, esattamente pari a due quinti del minimo edittale previsto dalla norma specifica per la sanzione. Tale agevolazione è esclusa se nel frattempo il Garante abbia adottato un provvedimento sanzionatorio mediante ordinanza-ingiunzione.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta dovrà essere effettuato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto 101/2018, quindi entro il 18 dicembre 2018.

Il versamento potrà essere effettuato mediante bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA"; oppure con versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando l’apposito codice IBAN con la causale "Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____________”, unitamente al numero della contestazione, laddove presente. Sul sito del Garante sono disponibili codice Iban e numero di conto da utilizzare per effettuare il versamento.

Qualora siano state contestate con un unico atto più violazioni, è facoltà dell’interessato scegliere di definirne in maniera agevolata solo alcune, in tal caso, sarà necessario precisarlo nella causale del versamento, dove andranno indicate le violazioni per cui è effettuato il versamento (specificando il numero della contestazione o l’articolo della disposizioni che è stata violata).

Sanzioni già ridotte o aumentate in applicazione dell’art. 164-bis del vecchio Codice Privacy

Nel caso in cui con l’atto di contestazione la sanzione sia stata già determinata in misura ridotta ai 2/5 in ragione della contemporanea applicazione dell’art. 164-bis, comma 1, del vecchio Codice Privacy, considerando il testo del decreto n. 101/2018, deve considerarsi come importo utile ai fini della definizione agevolata del procedimento sanzionatorio solo quello pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione applicata. Nello stesso senso, se nell’atto di contestazione l’importo della sanzione sia stato raddoppiato per effetto dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 164-bis, comma 3, della vecchia formulazione del Codice Privacy, con riferimento al testo del decreto n. 101/2018, deve considerarsi come importo utile ai fini della definizione agevolata del procedimento sanzionatorio solo quello pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione applicata.

Se nell’atto di contestazione non è riportato l’importo della sanzione, poichè per la violazione commessa non era ammesso il pagamento in misura ridotta, ad esempio per le violazioni relative alle misure minime di sicurezza (artt. 33 e 162, comma 2-bis, del vecchio Codice) e quelle inerenti le “banche dati di particolare rilevanza o dimensione” (art. 164-bis, comma 2, del vecchio Codice), sulla base del testo del decreto n. 101, deve considerarsi come importo utile per la definizione agevolata del procedimento sanzionatorio solo quello pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione applicata. 

Conseguenze qualora non ci si avvalga della definizione agevolata nei termini

Nel caso in cui il trasgressore nei confronti del quale pende un procedimento sanzionatorio, non  si avvalga della procedura di definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018, potrà versare l’intero importo contenuto nell’atto di contestazione oppure presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019. In tal ultimo caso, il Garante, considerate le nuove memorie presentate nei termini, potrà, in alternativa, disporre l’archiviazione degli atti ove ne ricorrano i presupposti, ovvero adottare specifica ordinanza-ingiunzione con cui potrà precisare la somma dovuta per la violazione e ingiungerne il pagamento all’autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate in via solidale. Il Garante potrà disporre l’archiviazione degli atti o adottare una specifica ordinanza-ingiunzione entro 5 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto n. 101/2018. Quindi, termine ultimo per l’archiviazione degli atti o per l’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione sarà quello del 19 settembre 2023, questo perchè la decorrenza del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute è stata interrotta in virtù dell’art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, decorrendo nuovamente dalla data di entrata in vigore del decreto n. 101.


Qualora il soggetto non presenti neppure memorie entro il 16 febbraio 2019, potranno verificarsi due situazioni:

  • Se nell’atto di contestazione è indicato l’importo della sanzione, il decreto n. 101 del 10 agosto 2018 prevede che, a seguito della mancata definizione agevolata del procedimento sanzionatorio entro il 18 dicembre 2018, al contravventore sia concesso l’ulteriore termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo dell’intero importo, pari a quello contenuto nell’atto di contestazione, in quanto quest’ultimo assume automaticamente il valore dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 689/1981 (art. 18, comma 2, del decreto). Quindi il trasgressore, decorso il termine del 18 dicembre 2018 per la definizione agevolata, ha tempo fino al 16 febbraio 2019 per versare l’intero importo determinato nell’atto di contestazione. Decorso l’ulteriore termine del 16 febbraio 2019, senza che egli abbia spontaneamente versato l’intero importo e senza presentare nuove memorie difensive, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo dell’intero importo indicato nell’atto di contestazione senza alcuna ulteriore notificazione al trasgressore, in quanto il provvedimento, diventato ordinanza-ingiunzione in applicazione dell’art. 18, comma 2, del decreto 101/2018, costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo.

 

  • Se l’atto di contestazione non contiene la determinazione della sanzione, ma riporta solo i minimi e massimi edittali per la violazione rilevata, ad esempio nei casi di violazioni relative alle misure minime di sicurezza, di cui agli artt. 33 e 162, comma 2-bis, del vecchio Codice Privacy e relative a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, di cui all’art. 164-bis, comma 2, del vecchio Codice, decorso il termine del 16 febbraio 2019, il Garante procederà ad adottare un provvedimento di ordinanza-ingiunzione (o di archiviazione), con cui verrà determinato l’importo della sanzione.


Casi esclusi dalla definizione agevolata


Nei casi in cui l’atto di contestazione sia stato notificato dopo l’entrata in vigore del Regolamento n. 679/2016 (25 maggio 2018), pur riferendosi a violazioni commesse prima di tale data, si è fuori dall’ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all’art. 18 del decreto 101, pertanto, in tali casi, il Garante chiuderà il procedimento sanzionatorio con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione, secondo l’iter ordinario previsto dal Codice e dalla legge 689/1981.


Sorte degli importi versati per il pagamento delle sanzioni


I proventi delle sanzioni ottenuti a seguito dalla procedura di definizione agevolata sono assegnati al bilancio dello Stato e, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, verranno destinate alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante della Privacy.