Diritto

Acquisto carburante per macchine agricole: nessun obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per gli agricoltori in regime speciale


L'art.1, comma 917 ha anticipato al 01 luglio 2018 tale obbligo con riguardo alla cessione di benzina e gasolio da utilizzare come carburante per autotrazione. Con l'entrata in vigore della legge 96/2018 tale anticipazione, con riguardo agli esercenti titolari di impianti di distribuzione stradale, è stata annullata (per questi ultimi l'obbligo di fatturazione elettronica scatta a partire dal 01 gennaio 2019). La Circolare 13/E del 02 luglio ha chiarito che si devono, altresì, ritenere esclusi dall'anticipazione al 01 luglio 2018 "i rifornimenti di carburante destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli e forestali"

Sempre la Legge di bilancio ha introdotto due modifiche in materia di deducibilità del costo di acquisto del carburante e di detraibilità dell'IVA, e più precisamente:

  • art. 1, comma 922: “Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 dell'art. 164 del TUIR se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605"
  • art. 1, comma 923: ai fini della detrazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, "l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"

L'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per l'acquisto di carburanti per permettere la deducibilità del costo e la detrazione dell'iva non sussiste, tuttavia per l'imprenditore agricolo in regime speciale sia ai fini delle imposte dirette (art. 32 del TUIR) che dell'Iva (art. 34 DPR 633/72) con una determinazione forfetaria delle imposte. Questo è quanto è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 13 fornita sulla base di specifico interpello. In entrambi i casi le imposte non sono determinate in modo analitico e pertanto viene meno il presupposto che impone l'uso degli strumenti tracciabili di pagamento, ma rimane fermo il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007 in materia utilizzo del contante.

Si ricorda che
L'art. 32 del TUIR (regime speciale) prevede che ""il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale”.

l'art. 34 del Dpr 633/72 (regime speciale IVA) prevede che "la detrazione prevista dall’articolo 19 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole