Perdite su crediti: presentazione dichiarazione integrativa in caso di errori contabili
Il tema della Risposta n. 12 all'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate è la deducibilità delle perdite su crediti, anche in caso di errori contabili che ne determino l'allocazione in bilancio in periodi successivi alla scadenza utile per la corretta imputazione contabile.
Quesito dell'istante
La Società Alfa dichiara di aver individuato e corretto nel 2017 un errore contabile "relativo all'imputazione di una perdita su crediti per la fornitura di beni merce, effettuata nel biennio 2007-2008 a favore della Società Beta. La correzione è avvenuta mediante chiusura della voce "Credito verso Clienti" e imputaziuone della posta negativa di patrimonio netto (senza alcuna rilevazione in conto economico), in conformità al paragrafo 48 del principio contabile OIC 29" che cita "La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore" (principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017).
La perdita su crediti si sarebbe dovuta rilevare nel 2008, anno in cui era stata avviata la procedura di concordato preventivo della Società Beta e comunque non oltre il 2013, anno in cui la procedura è stata dichiarata esecutiva dal Giudice.
L'istante, sulla base di quanto dichiarato, pone due quesiti:
- qual è il corretto periodo d'imposta al quale imputare per competenza la perdita su crediti?
- la deducibilità è concessa anche se la rilevazione contabile dela posta negativa è stata fatta direttamente a patrimonio netto, senza transitare da conto economico?
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie si conferma che l'arco temporale di competenza per imputare la perdita su crediti è compreso tra il 2008, anno di apertura della procedura di concordato preventivo, e il 2013, anno in cui si sarebbe dovuta rilevare la cancellazione definitiva del credito in bilancio.
Tenuto conto che la rilevazione della perdita è stata contabilizzata nel 2017 per sanare l'errore contabile, l'Agenzia afferma che quest'ultimo può essere emendato mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore (Unico 2014) riferita all'anno fiscale 2013.
In merito alla corretta contabilizzazione, il riferimento è l'art. 109, comma 4 del TUIR, così come modificato dalla legge 19/2017, secondo cui si considerano imputati a conto economico i componenti iscritti direttamente a patrimonio per effetto dell'adozione dei principi contabili dell'impresa. A partire dal periodo d'imposta 2016, infatti, le disposizioni fiscali tengono conto delle nuove modalità di contabilizzazione degli errori contabili, così come indicato nel sopracitato OIC 29.
Sulla base dei chiarimenti forniti, la Società Alfa, dopo aver correttamente registrato l'errore contabile nel 2017, dovrà, dunque, procedere nella presentazione di una dichiarazione integrativa per l'anno fiscale 2013.