Fisco

Fabbricati in leasing con rettifica della detrazione a partire dal riscatto


Per i fabbricati in leasing, il periodo decennale di tutela fiscale, previsto ai fini dell’obbligo di rettifica della detrazione, decorre, come regola generale, dalla data di esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore.

Con questa precisazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 3 ad una istanza di interpello pubblicata sul proprio sito Internet, viene ulteriormente chiarito l’obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA per “cambio di destinazione”, in caso di immobili concessi in leasing, soggetti al regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972.

È noto che, in base all’art. 19-bis2, comma 8, del medesimo D.P.R. n. 633/1972, il periodo di rettifica, che per i fabbricati è pari a 10 dieci anni, decorre dall’acquisto o dall’ultimazione degli stessi.
Con la risoluzione n. 178/2009, l’Agenzia ha chiarito che, ai fini del computo del periodo decennale, non rilevano le modalità di acquisizione dei beni, per esempio acquisto-costruzione, ovvero appalto-acquisizione, leasing, ecc...

L’indicazione è stata successivamente ripresa dalla circolare n. 26/E/2016, specificando che, in caso di assegnazione di immobili acquisiti mediante contratto di leasing, per i quali sia stata esercitata l’opzione di riscatto, ai fini del computo del periodo di rettifica occorre, di regola, fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte dell’utilizzatore.

Se, quindi, la regola è che, ai fini dell’individuazione del dies a quo per il calcolo del periodo decennale di sorveglianza fiscale, occorre avere riguardo alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte dell’utilizzatore, l’Agenzia delle Entrate ha ora ulteriormente precisato che si tratterà di valutare, caso per caso, se in presenza di particolari circostanze sia possibile ritenere che gli immobili siano stati acquistati prima del riscatto.

Tale è l’ipotesi, per esempio, in cui il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare totale della locazione finanziaria.