Fisco
Aliquota Iva al 10% per la costruzione di unità immobiliari in possesso dei requisiti della cd. "Legge Tupini"
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 4 ad un interpello avente ad oggetto l'applicabilità dell'aliquota Iva del 10% ai contratti di appalto stipulato per la costruzione di unità immobiliari.
Il contribuente è un imprenditore agricolo in possesso di una concessione edilizia per la costruzione di tre appartamenti classificabili A/2 (di cui due da destinare all'attività di agriturismo ed una ad abitazione personale "prima casa") ed un deposito agricolo classificabile come D/10.
L'istante ha formulato tre quesiti:
- sulle spese di costruzione delle 3 appartamenti è applicabile l'Iva ridotta al 10 per cento tenuto conto che gli stessi siano in possesso dei requisiti della cd. Legge Tupini?
- le spese complessive sostenute, soprattutto per la corretta detrazione dell'IVA, devono essere ripartite tra l'attività imprenditoriale e la sfera privata?
- per procedere con la suddivisione delle spese è corretto utilizzare il criterio di calcolo proporzionale basato sulle quote millesimali?
L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei quesiti posti, ha fornito i seguenti pareri:
- sul primo quesito ritiene corretto l'applicazione dell'aliquota ridotta al10%, tenuto conto che si tratta della costruzione di un edificio cd "Tupini". A supporto di quanto indicato vi è il chiarimento fornito dalla Risoluzione 8/E/2014 ove è stato precisato che "il contratto di appalto per la costruzione dell'immobile potrà essere assoggettato ad IVA con aliquota ridotta laddove risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative ed uffici/negozi (nb: in questo caso deposito agricolo) per i c.d. edifici Tupini";
- sul secondo e terzo quesito, si ritiene corretto il criterio di suddivisione delle spese prospettato dal contribuente. Le spese di costruzione devono essere ripartite a seconda dell'effettiva destinazione di ogni singola unità abitativa; le spese riconducibili ai due appartamenti da destinare all'attività agrituristica rientreranno a far parte dell'attività d'impresa, le spese relative alla costruzione del deposito agricolo saranno destinate all'attività agricola, mentre quelle sostenute per la costruzione dell'abitazione principale dovranno essere ricondotte alla sfera privata del contribuente. ATTENZIONE: qualora l'istante decida di esercitare l'attività di agriturismo (art.5, legge 413/1991) senza alcuna opzione per il regime ordinario, dovrà detrarre l'iva forfettariamente in misura pari al 50% dell'imposta generata sui corrispettivi imponibili, escludendo la possibilità di detrazione analitica dell'IVA relativa ai costi sostenuti per l'attività agrituristica.
Si ricorda che...
Gli edifici Tupini devono possedere le seguenti caratteristiche:
- unità abitative che non siano in possesso dei requisiti per la classificazione in abitazioni “di lusso”;
- più del 50% della superficie totale dei piani costruiti fuori terra dev'essere destinata ad abitazione;
- la superficie totale dei piani costruiti fuori terra può essere destinata a negozi fino a concorrenza del 25%