Aliquota IVA ordinaria per il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito agli intermediari in modo individuale
Il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale dei portafogli non può usufruire del regime di esenzione ex art. 10 DPR 633/72 ma dev'essere assoggettato ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.
Questo è quanto è stato stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.61/E/2018. Tale decisione è motivata dal fatto che in data 3 gennaio 2018 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dalla Direttiva delegata 2017/593/UE, che ha reso autonomo il servizio di esecuzione degli ordini fornito dai negoziatori ai gestori individuali di portafogli che prima era ricompreso all'intero della commissione di negoziazione. Tale servizio è stato reso autonomo anche sotto il profilo economico al fine di garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra gestore e clienti/investitori.
L'Agenzia delle Entrate specifica, dunque che l'art. 10, comma 1, numeri 4 e 9, disciplina che sono esenti da IVA "le operazioni relative ad azioni, obbligazioni, o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli" e le "prestazioni di mandato e intermediazione relative alle operazioni". L'esenzione riguarda le operazione "relative" e pertanto finalizzate alla conclusione dell'operazione di carattere finanziario; il servizio di ricerca in materia di investimenti è si un elemento funzionale nel processo d'investimento ma si limita solamente a rendere fruibili al gestore le informazioni necessarie per definire la strategia dell'investimento.
Contrariamente a quanto indicato per i servizi di ricerca legati alla gestione individuale dei portafogli , l'Agenzia delle Entrate ha specificato infine che "Per quanto riguarda il trattamento fiscale del servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, qualora detto servizio sia separatamente identificato, sotto il profilo economico, rispetto all’attività di negoziazione, si ritiene che lo stesso possa fruire del regime di esenzione, purchè il servizio sia inquadrabile nell’ambito della gestione di fondi comuni di investimento ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 4 maggio 2006 relativa al procedimento C-169/04"