Diritto

Nuove modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali


Con l'entrata in vigore del Dlgs n.54/2018 muta in modo considerevole la normativa di riferimento affinchè un professionista possa valutare la propria compatibilità per svolgere adeguatamente l'incarico affidatogli nelle procedure concorsuali.

Il Decreto Legislativo 54/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 121 del 26 maggio 2018 ed entrato in vigore a partire dal 25 giugno 2018, ha apportato modifiche al Codice delle leggi antimafia, alla legge fallimentare ed alla legge n.3/2012 (usura, estorsione e composizione delle crisi di indebitamento).

Il legislatore ha infatti, nel rispetto dei principi deontologici di indipendenza e professionalità richiesti ai professionisti e del Codice deontologico della professione, previsto nuove ipotesi di incompatibilità indiretta, in quanto non attinenti direttamente al magistrato che conferisce l'incarico ma bensì ai magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale il magistrato di competenza appartiene. Inoltre, con l'entrata in vigore del Decreto, il rapporto di "assidua frequentazione" diventa un motivo ostativo, unitamente a quelli già precedentemente previsti dalla norma, per l'assunzione, da parte del professionista degli incarichi di:

  • curatore;
  • commissario;
  • amministratore giudiziario;
  • liquidatore del patrimonio

La norma identifica l'assidua frequentazione come il "rapporto derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazioni tra commensali abituali". Sul tema è intervenuta la Fondazione Nazionale Commercialisti che, in data 1° agosto 2018, ha pubblicato un documento dal titolo "Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 54/2018". Il documento approfondisce i seguenti temi:

  • i destinatari della normativa;
  • le ipotesi di incomparabilità indiretta;
  • la dichiarazione di incompatibilità;
  • le sanzioni applicabili;
  • la vigilanza del Presidente della Corte d'appello;
  • la dichiarazione di incompatibilità del coadiutori;
  • l'ufficio giudiziario di riferimento.