Decreto Dignità: come cambia il contratto a tempo determinato
Nuovo termine
- durata massima 24 mesi
- i primi 12 mesi il contratto sarà acausale
- oltre i 12 mesi necessaria una causale:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Numero proroghe e aumento contributo
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 4 volte.
L’art. 3, comma 2, del DL n. 87/2018 stabilisce che l’importo previsto dalla disciplina di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, venga incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Nuovi termini impugnazione contratto
Viene stabilito che l’impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire entro 180 giorni (anziché 120) dalla cessazione del contratto.