Fisco

Nessuna sanzione per acconti Irpef 2017 errati dopo il rinvio dell'entrata in vigore dell'IRI


La legge di Stabilità 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento l’IRI, l’Imposta sul Reddito di Impresa (art.55 bis del TUIR).

La disciplina prevede che le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria e le piccole società di cui art. 116 TUIR possano esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IRI, anziché il criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti IRPEF.
L’applicazione dell’IRI comporta una tassazione proporzionale dell’utile fiscale con aliquota al 24% (la medesima prevista per le società di capitali assoggettate ad IRES) tenuto conto che l’utile sia reinvestito in azienda.
Il reddito d’impresa da assoggettare all’IRI sarà determinato secondo le regole generali previste dal capo VI del TUIR, con la possibilità di dedurre dallo stesso le somme che i soci o l’imprenditore individuale preleveranno a carico dell’utile o delle riserve di utili (tali importi saranno soggetti a tassazione ordinaria IRPEF). Le eventuali perdite fiscali d’impresa conseguite in regime di Imposta sul Reddito di Impresa potranno essere riportate negli esercizi futuri, senza limiti temporali e potranno essere utilizzate in compensazione dei redditi prodotti negli esercizi successivi per l’intero importo che trova capienza in ciascuno degli esercizi.

Il regime di applicazione dell’IRI è un regime opzionale che ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno da cui ha effetto il regime.
Con la Legge di Bilancio 2017 il legislatore ha fatto “slittare” al 1° gennaio 2018, anziché al 2017 come originariamente previsto, l’inizio del regime di applicazione dell’IRI.

Tenuto conto di quanto appena indicato, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello formulato da un contribuente, ha pubblicato la Risoluzione n.47/E, stabilendo che, anche nel rispetto dello Statuto del Contribuente, nessuna sanzione è dovuta per i contribuenti che – avendo optato già dal 2017 per l’IRI sulla base della Legge di Stabilità 2017 – hanno versato acconti d’imposta che risultano ora insufficienti, in seguito al differimento dell’applicazione del regime opzionale al periodo d’imposta 2018, così come previsto dalla legge di Bilancio 2018.

L'Agenzia delle Entrate specifica che "il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "ratione temporis", e l'errore sia scaturito da modifiche introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva."
Il contribuente, in sede di versamento delle imposte, dovrà:

  • determinare l’imposta ancora dovuta per l’anno 2017 e procedere al versamento della stessa senza applicazioni di sanzioni ed interessi;
  • compilare nel Modello Redditi PF 2018 i righi RS148 (Rideterminazione dell’acconto) e RN38 (Acconti)