Fisco

ZFU Sisma Centro Italia: pubblicati i codici tributo per usufruire delle agevolazioni


La nuova Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia è stata istituita con l’adozione dell’ articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 (convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96), ed è formata dai Comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
La norma prevede una serie di agevolazioni fiscali e contributive per i soggetti (imprese e lavoratori autonomi) che svolgono attività nel settore agricolo, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione. Sono esclusi dall'agevolazione le attività economiche della pesca e della acquacoltura.

Nel corso del 2017 con la pubblicazione delle Circolari n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 114735 del 15 settembre 2017, n. 157293 del 2 novembre 2017 e n. 163472 del 7 novembre 2017, sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico importanti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo situati nei comuni della ZFU, fissando, altresì, i termini di presentazione delle domande.

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta confermando la fruibilità delle agevolazioni fiscali, così com'è stato per il 2017, anche per l'anno 2018.
Infatti, l’articolo 1, comma 745, ha esteso le agevolazioni prevedendo che “Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente”.

Le agevolazioni fiscali e contributive sono le seguenti:

  • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;
  • esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona franca urbana.

Il successivo comma 746 della Legge di Bilancio 2018, ha disposto che “Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione”.
Per i titolari di lavoro autonomo è prevista, dunque, la solo agevolazione di cui all'ultimo punto del sopracitato elenco.

I requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni, secondo quanto indicato dal MISE in data 5 marzo 2018, sono i seguenti:

  • le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo, ai fini dell’accesso all’esonero di cui all’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 50 del 2017, devono aver presentato, alla data del 28 febbraio 2016, la comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni
  • i soggetti che presentano la domanda devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

Con decreto direttoriale del 28 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, sono stati approvati e pubblicati sul sito del MISE, gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento.

Con risoluzione n. 45/E pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i seguenti codici tributo, utili per consentire l'utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:

  • “Z149” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti – art. 1, comma 745, della legge n. 205/2017”;
  • “Z150” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese individuali e familiari per riduzione versamenti – art. 1, comma 746, della legge n. 205/2017”.