Diritto

Locazioni brevi e comunicazione dati: le Entrate mettono online il software per la compilazione


Tutto pronto per l’invio dei dati relativi alle locazioni brevi all’Agenzia delle Entrate. La prima scadenza è fissata al 30 giugno prossimo ed è relativa ai contratti di locazione stipulati l’anno precedente a partire dal primo giugno 2017, la trasmissione dei dati deve essere effettuata infatti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dal DL n. 50/2017 e si riferisce ai contratti di locazione con durata inferiore ai 30 giorni, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione, vi rientrano quindi anche le locazioni turistiche la cui durata è solitamente inferiore ad un mese.

In relazione a tali contratti, è necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’anagrafica del locatore e il relativo codice fiscale; la durata del contratto; l’importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata.
Devono adempiere all’obbligo di comunicazione coloro che gestiscono un portale che consente di far incontrare chi cerca un immobile per un breve periodo e chi dispone di un immobile da affittare, ma anche chi svolge la classica attività di intermediazione immobiliare.

I soggetti intermediari e chi gestisce un portale di locazioni per brevi periodi sono tenuti a:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati grazie al loro intervento a partire dal 1 giugno 2017;
  • trattenere una somma pari al 21% del canone quando intervengono anche nel pagamento o incassano i corrispettivi, quando in sostanza hanno anche mandato a riscuotere i canoni di locazione.

A tal proposito, è bene sottolineare che è intermediario anche l’agente immobiliare a cui il proprietario dell’immobile ha conferito l’incarico di locarlo e questi utilizza una piattaforma di intermediazione di terze parti, in questo caso infatti sarà l’agente immobiliare a dover procedere alla comunicazione dei dati del contratto ed effettuare la relativa ritenuta. Sarà dunque l’agente a dover informare la piattaforma terza del proprio ruolo svolto per conto del proprietario, in modo che la stessa piattaforma non operi la ritenuta sul canone.

Si ricorda inoltre che...

La normativa consente di applicare le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, già utilizzabile per i redditi fondiari da locazione, anche ai redditi riferiti ai contratti di sublocazione, di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario, di locazione con servizi accessori, come la pulizia e/o la fornitura di biancheria, il wi-fi, le utenze telefoniche; sono esclusi invece i contratti di locazione in cui il locatore offre servizi di colazione, somministrazione di alimenti e/o bevande, noleggio di mezzi, guide turistiche (in tali casi infatti si rientra in attività ricettiva seppure anche svolta in maniera occasionale). Deve trattarsi però di contratti di locazione stipulati al di fuori di un’attività professionale. Chi opta per il regime della cedolare secca potrà assoggettare i redditi percepiti dalla locazione breve all’imposta sostitutiva del 21%, anziché a quello della tassazione ordinaria che impone il versamento dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.

L’Amministrazione finanziaria, al fine di semplificare la trasmissione dei dati, ha messo a disposizione un software che può essere installato collegandosi nella sezione apposita presente sul sito dell’Agenzia stessa; dopo aver scaricato il programma è possibile procedere alla compilazione delle Comunicazioni relative alle Locazioni Brevi stipulate nel 2017, creando il relativo file da inviare telematicamente.
Sono state fornite le specifiche tecniche che spiegano come installare il software e rese disponibili slide, un video su YouTube e una guida operativa dell'Agenzia delle Entrate da consultare per maggiori chiarimenti.