STP: richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per l'iscrizione negli albi professionali
Con comunicato emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stato chiarito che, per poter procedere all'iscrizione negli albi professionali delle Società tra Professionisti, le stesse debbano rispettare simultaneamente i requisiti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b) della legge 183/2011.
Possono, dunque, essere iscritte negli albi professionali, le STP il cui atto costitutivo preveda la nomina, in qualità di soci, dei professionisti iscritti ad ordini ed albi, dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero dei soggetti non iscritti a nessun albo ma con determinate competenze tecniche. Condizione necessaria è che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi debbano essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; "il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi"
Quanto comunicato è avvalorato dalle disposizioni emanate dalla legge 247/2012 (modificata dalla legge 124/2017, art.1, comma 141) che ha riformato la disciplina dell'ordinamento forense disponendo che nelle società tra avvocati, i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all'albo o professionisti iscritti ad altro albo professionale.