Ritenute: per il professionista vale sempre il criterio di cassa
Ritenute: il caso di specie
Il caso di specie riguarda un professionista che ha ricevuto una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate, per maggior imponibile IRPEF rilevato in conseguenza della operata riduzione dell'ammontare delle ritenute d'acconto per violazione del criterio di imputazione temporale delle stesse.
La CTP "ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio, respinse l'opposizione della contribuente, che si appellò alla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con la sentenza n. 428/50/12, respinse il gravame e confermò la sentenza di primo grado, sul rilievo che, ai fini dell'imputazione delle fatture relative a prestazioni professionali, assume rilievo il momento della emissione e non quello del loro pagamento".
Ritenute: la sentenza della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12307 del 18 maggio 2018, respinge il ricorso del contribuente basando la propria decisione sul principio di cassa affermando che:
"la predetta regola sull'imputazione temporale dei componenti di reddito non consente al contribuente di ascrivere liberamente un componente positivo o negativo di reddito ad una piuttosto che ad un'altra annualità d'imposta, ed in tal senso va corretta (art. 384, ultimo comma, c.p.c.) l'affermazione del giudice di appello circa la nozione di reddito per cassa o per competenza rilevante ai fini fiscali qui considerati."