Lavoro autonomo: sospensione contribuzione per malattia e infortunio grave
Il dettato normativo prevede disposizioni di tutela previdenziale a favore di tutti i lavoratori non legati da un vincolo di subordinazione la cui attività, anche se svolta in modo continuativo presso un committente, è autonoma e non organizzata in forma di impresa. In particolare, si evidenziano le seguenti tutele:
- l’articolo 7 prevede l’ampliamento dei requisiti contributivi per l’accesso all’indennità di disoccupazione (c.d. Dis-coll) ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi di ricerca e assegnisti;
- l’articolo 8 prevede per gli iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione o assicurati presso altra contribuzione previdenziale obbligatoria) disposizioni in materia di congedo parentale pari a sei mesi complessivi; per tutti gli iscritti alla Gestione separata prevede altresì l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento;
- l’articolo 13 modifica la previsione dell’astensione obbligatoria per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata, novellando l’articolo 64, comma 2, del D.lgs n. 151/2001;
- l’articolo 14, comma 1 prevede la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare; il seguente comma 2 prevede, in caso di maternità, la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del Testo Unico di cui al D.lgs n. 151/2001.
Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave
L’articolo 14 della legge n. 81/2017, al comma 3 introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, di sospendere il versamento contributivo. La sospensione del versamento contributivo opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni. Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. Le disposizioni di cui al citato articolo 14 interessano sia i titolari di partita IVA sia i collaboratori coordinati e continuativi indicati dall’articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 81/2015, il cui rapporto di lavoro presenta le caratteristiche individuate dall’articolo 15 della legge n. 81/2017. La circolare fornisce istruzioni operative.