Fisco

IRAP professionisti: non paga chi opera in una struttura altrui


IRAP professionisti: il caso di specie

Il caso di specie riguarda un medico oculista che, operando in cliniche private esterne, si è visto riconoscere il requisito dell'autonoma organizzazione facendo scattare l'assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive.
La CTR ha confermato quanto stabilito dall'Amministrazione finanziaria, negando alla professionista il rimborso di quanto versato.

IRAP professionisti: la sentenza della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11001 dell'8 maggio 2018, accoglie il ricorso della contribuente, affermando che:
"i giudici di appello si sono discostati apertamente dal superiore principio di diritto, avendo affermato che l'esercizio abituale della professione in un ambito diverso e autonomo rispetto a quello domestico (oltre che l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività) costituirebbe idonea prova della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione."
Secondo quanto stabilito in precedenti sentenze, infatti:
"ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia 'autonoma', cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012), sicché non sono soggetti a IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte 'extra moenia' presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015)."