Cades o PadES per firmare le notifiche via PEC? Le Sezioni Unite chiariscono
PAdES e CAdES per la validità della firma digitale sono entrambi formati ammessi e analoghi secondo le norme dell’ordinamento italiano e quelle europee, pertanto è valida la notifica alla controparte effettuata dall’avvocato via PEC relativamente al controricorso in Cassazione anche se firmata digitalmente in formato PAdES.
Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018. Secondo le argomentazioni dei giudici di legittimità infatti ambedue i formati soddisfano gli standard europei di firma digitale.
La questione era sorta in quanto l’avvocato difensore della controparte aveva notificato un controricorso in Cassazione, allegando al messaggio di PEC tre files con estensione <*.pdf> e non <*.p7m> e quindi, a detta della parte avversa si trattava di documenti privi di firma digitale. Idea sostenuta anche dai giudici della sezione della Cassazione chiamati a pronunciarsi sul ricorso, i quali con ordinanza interlocutoria (Cass. n. 20672/2017) avevano comunque sospeso il procedimento, chiedendo alle Sezioni Unite di pronunciarsi sul punto.
La normativa europea di riferimento
Le Sezioni Unite, richiamando a questo proposito innanzitutto la Decisione della Commissione Europea n. 2015/1506 di esecuzione del Regolamento n. 910/2014, cosiddetto Regolamento eIDAS, che fissa i requisiti tecnici relativi ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli Stati membri e gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, hanno ammesso entrambi i formati PAdES e CAdES, ritenendoli equivalenti (cfr allegato alla decisione della CE), senza eccezione alcuna.
Ed invero, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell’UE, sono stati adottati degli standard europei mediante il cosiddetto regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014) e la conseguente decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard tra i quali figurano appunto sia quello CAdES che quello PAdES (Cons. Stato, Sez. 3, 27/11/2017, n. 5504).
Le disposizioni dell’ordinamento interno
Nell’ambito dell’ordinamento italiano, anche AGID nei suoi provvedimenti aveva chiarito che la firma digitale è uno strumento che garantisce al documento informatico cui è apposta, mediante un procedimento detto validazione, autenticità, validità legale e integrità, sottolineando che la firma digitale in formato CAdES, dà origine ad un file con estensione finale <*.p7m> e può essere apposta a qualsiasi tipo di file, ma per visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione è necessario utilizzare un software apposito. Diversamente, la firma digitale in formato PAdES, più nota come «firma PDF», è un file con normale estensione <*.pdf>, che può essere apposta esclusivamente su documenti con estensione .pdf, leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato, inoltre quest’ultimo formato prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni. Dunque, anche Agenzia per l’Italia digitale certifica la piena equivalenza, riconosciuta a livello europeo, delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES.
Tornando al processo civile, la Cassazione ricorda che la normativa di riferimento è l’art. 12 rubricato “Trasmissione di atti e documenti informatici” del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 contenente le specifiche tecniche del DM n. 44/2011, che stabilisce al primo comma che:
L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
- è in formato PDF;
- è privo di elementi attivi;
- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
- è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Sempre lo stesso articolo 12, al secondo comma si limita a chiarire che “La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario”.
Stante quanto disposto dalla normativa nazionale, pertanto, la struttura del documento firmato può essere pertanto indistintamente PAdES o CAdES. Il certificato di firma è inserito nella busta crittografica, presente in entrambi gli standard abilitati in base all’art. 2, lett. y) - z), del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014. Per il formato CAdES l’art. 12 precisa che il file originato si presenta denominato con estensione finale <*.p7m>, ovverosia <nomefile.pdf.p7m>; nel formato PAdES, invece, l’art. 12 non precisa alcunchè, in quanto tecnicamente il file sottoscritto digitalmente secondo tale standard mantiene il comune aspetto <nomefile.pdf>, che solo apparentemente è non riconoscibile, infatti la busta crittografica creata con la firma PAdES contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati. Tutto questo offre ogni garanzia e verifica necessaria nei termini di legge.
Tra l’altro, come ricordano gli ermellini, in data 27 gennaio 2018 è entrato in vigore il d.lgs. 13/12/2017, n. 217, che modifica il CAD ed è teso a semplificare le procedure per garantire l’efficacia del documento informatico quando vi é apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, é formato, previa identificazione informatica del suo autore.
Le conclusioni delle Sezioni Unite
Per tutto quanto sin qui esposto si deve escludere che le disposizioni tecniche attualmente in vigore comportano in via esclusiva l’uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES; né sono possono individuarsi elementi oggettivi, dottrinari o di prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES garantisca l’autenticità dei documenti informatici, stante il fatto che il diritto dell’UE e la normativa interna attestano la possibilità di utilizzare indistintamente entrambe le firme digitali, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, considerando peraltro che anche nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato finanche il solo standard PAdES (artt. 1, 5, 6, specifiche tecniche p.a.t., d.P.R. 16/02/2016, n. 40) e che anche la giurisprudenza amministrativa ammette la validità degli standard di firma dell’UE tra cui si individuano i formati di cui si discorre (Cons. Stato, n. 5504/2017).