Economia aziendale

Svalutazione crediti: deducibile credito interamente svalutato


Svalutazione crediti: il caso di specie

Il caso di specie riguarda un contribuente oggetto di avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero a tassazione, per il periodo d'imposta 2003, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni integrali dei crediti in sofferenza, quali poste indeducibili a giudizio dell'Agenzia delle Entrate.
La CTR ha ritenuto che il contribuente abbia "legittimamente iscritto i crediti a conto economico, svalutandoli integralmente, senza invece imputarli a perdite su crediti, sul presupposto di una loro probabile, ma non ancora certa e definitiva, inesigibilità".

Svalutazione crediti: la sentenza della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10685 del 4 maggio 2018, respinge il ricorso dell'Amministrazione finanziaria affermando che:
"A conclusione di un'analisi valutativo-estimativa – cui sono tenuti, in ogni caso, gli amministratori della società e che, in relazione alle perdite su crediti, come suaccennato, deve essere ancorata ad elementi certi e precisi – nell'ottica della corretta redazione del bilancio e della legittima deducibilità delle due differenti poste, l'esatto discrimine tra "perdite su crediti" e "svalutazioni dei crediti" è segnato dalla definitività del venire meno della voce: si ha perdita del credito quando esso è divenuto (alla stregua di un giudizio prognostico) definitivamente inesigibile; la svalutazione, totale o parziale, del credito, invece, ne presuppone una perdita (solo) potenziale, probabile, ma non (ancora) certa e definitiva."
Dunque:
"Con riferimento al caso in esame, una svalutazione integrale del credito non determina l'elusione delle prescrizioni sulla deducibilità di quel componente attivo, perché – in disparte l'ipotesi (pur astrattamente possibile) di una sua successiva ripresa di valore, capace di generare maggiore reddito – se il credito, integralmente svalutato, in progresso di tempo venisse definitivamente perso, non si avrebbe alcuna corrispondente deduzione per essere già stata contabilizzata, negli esercizi precedenti, la rettifica del suo valore."